spergiùro

agg. e sm. (f. -a) [sec. XIV; da spergiurare]. Che, chi spergiura, non mantiene i giuramenti. Secondo il Codice Penale, chi come parte in giudizio civile o come testimone in un processo penale giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Secondo il diritto canonico, il falso giuramento nell'asserire alcunché, ovvero la violazione del giuramento promissorio: perché si abbia il delitto, il giuramento deve essere valido, non irrito o simulato. La pena è indeterminata, ad arbitrio dell'ordinario, e sarà più severa nei confronti dei chierici.

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