concubinato

sm. [sec. XIV; dal latino concubinātus]. Convivenza stabile more uxorio tra un uomo e una donna non uniti in matrimonio. § Nel diritto romano il concubinato acquistò probabilmente rilevanza giuridica quando, con la legge Giulia de adulteriis, vennero precisate le categorie di donne con le quali si potevano avere rapporti sessuali senza commettere adulterio e, con la legge Papia Poppea, fu sancito che certe unioni non potessero essere considerate legittimi matrimoni. Di conseguenza, i figli di concubini erano sempre considerati illegittimi. Costantino rese meno facile la condizione di concubina e peggiore la condizione dei figli nati da essa. Nel Codice di Giustiniano il concubinato si configurò come un'unione inferiore al matrimonio. § Nel Vecchio Testamento il concubinato non risulta espressamente proibito, come l'adulterio, né espressamente autorizzato, come il divorzio; nel regno di Israele non era comunque molto diffuso, se non presso la corte reale (Samuele, 5,13-I Re, II,3). La Chiesa condanna il concubinato come violazione del 6º precetto del Decalogo; mentre il concubinato dei chierici fu fin dagli inizi considerato delitto, quello dei laici fu punito per la prima volta da Leone X (1514). Il vigente Codice di diritto canonico contempla il concubinato tra i delitti contro il buon costume e lo punisce con la scomunica per il laico e con la sospensione a divinis per l'ecclesiastico. § Il Codice Penale italiano puniva, in passato, con due anni di reclusione “il marito che tenesse in casa o notoriamente altrove” una concubina; ugual pena era comminata contro la complice. Il fatto non costituisce più reato in base alla sentenza della Corte Costituzionale in data 3 dicembre 1969.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora