donazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino donatío-ōnis]. Atto ed effetto del donare. In particolare, in diritto, arricchimento di un soggetto senza corrispettivo e con l'intenzione, da parte del donante, di compiere un atto di liberalità, disponendo di un suo diritto o assumendo un'obbligazione a favore dell'altra parte. § La donazione degli organi in relazione ai trapianti è al centro di un dibattito, che ha provocato anche accese polemiche, tra le associazioni e le organizzazioni favorevoli e contrarie a essa. In ogni caso, in base a recenti statistiche il nostro Paese sembra aver imboccato la strada, già da tempo percorsa da altre nazioni, della “formazione delle coscienze” in rapporto a tale problema. Le campagne di informazione e di sensibilizzazione hanno avuto come risultato un insperato aumento del numero dei donatori e un avvicinamento dei cittadini alle problematiche collegate alla donazione. Anche gli organismi statali preposti alla tutela della salute si sono attivati al fine di sensibilizzare la popolazione e sono contemplate iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di legge in materia e alla formazione di una coscienza dell'utilità del trapianto; per quanto attiene alla disciplina in materia legislativa, vedi trapianto.

Diritto

Nel diritto romano classico la donazione non costituiva un negozio giuridico autonomo, bensì una finalità che poteva essere raggiunta mediante l'impiego di diversi negozi giuridici, come , , traditio, compiuti donationis causa. Il fine di liberalità poteva costituire il presupposto di legati, remissioni del debito, costituzione di dote. In età postclassica e giustinianea la donazione divenne un negozio autonomo. § Per il diritto vigente sono oggetto della donazione i beni presenti del donante che deve avere su di essi la piena capacità. Tuttavia sono valide le donazioni fatte dal minore e dall'inabilitato in occasione del loro contratto di matrimonio. Può essere annullata la donazione fatta da persona che, pur non essendo legalmente incapace, si sia trovata al momento dell'atto di liberalità in condizione, anche transitoria, di incapacità a intendere e volere. Sono inefficaci inoltre le donazioni fatte dal padre e dal tutore per le persone da essi rappresentate salvo determinate liberalità ammesse in occasione di nozze in favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. È nullo infine il mandato con cui si attribuisce ad altri il potere di designare il beneficiario di una donazione e l'oggetto di essa. In base all'art. 781 del Codice Civile i coniugi non potevano, durante il matrimonio, farsi donazioni l'un l'altro salvo quelle conformi agli usi. Ma, con sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 1973, tale articolo è stato abrogato perché incostituzionale. La donazione, salvo che si tratti di beni di modico valore, deve essere stipulata, sotto pena di nullità, per atto pubblico; se ha per oggetto cose mobili essa è valida solo per quelle specificate nell'atto con l'indicazione del loro valore. L'accettazione da parte del donatario può essere fatta nell'atto stesso o in altro posteriore. La donazione però non è perfetta fino a che l'accettazione non sia giunta a conoscenza del donante. La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito o anche a favore di figli non ancora concepiti di persona vivente al tempo della donazione; le donazioni fatte in occasione del matrimonio si perfezionano senza necessità di accettazione da parte dei donatori, ma non producono effetto finché non abbia luogo il matrimonio. L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione fatta in occasione di esso. Gli obblighi essenziali del donante sono quelli relativi alla realizzazione effettiva dell'arricchimento dell'altro. Egli non ha responsabilità per i vizi occulti della cosa donata, salvo che sia stato in dolo. Per il donatario, la donazione fa sorgere l'obbligo, in caso di bisogno, di prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato allo stesso dovere, tranne che la donazione fosse rimuneratoria o fatta in previsione di un matrimonio. La donazione può essere gravata da un onere (donazione modale) e allora il donatario è tenuto all'adempimento, nei limiti di valore della cosa donata. La donazione è, infine, irrevocabile: il che però non implica il divieto di riserve sui beni donati. La riserva può consistere nel mantenimento dell'usufrutto dei beni, o della facoltà di disporre di alcuni fra essi, o anche nella stipulazione di un “patto di reversibilità”, cioè di ritorno al donante dei beni, in caso di premorienza del donatario o di lui e dei suoi discendenti. Due soli casi di revocabilità sono previsti dalla legge: l'ingratitudine (che deve essere concreta e gravissima: tentato omicidio, ingiuria grave, ecc.) e la sopravvenienza di figli, presa in considerazione a vantaggio di questi ultimi, sia nel caso che sopravvengano sia in quello che esistessero al momento della donazione, ma fossero ignorati dal donante. § Il regime tributario riguardante le donazioni corrisponde, nella sostanza, a quello relativo alle successioni a causa di morte. L'imposta, progressiva a scaglioni, variabile in ragione diretta dell'entità della donazione e in ragione inversa dei rapporti di parentela intercorrenti fra donante e donatario, è stata soppressa con legge 18 ottobre 2001, n. 383. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o le altre liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso soltanto nel caso in cui il valore della quota spettante a ciascun benefìciario sia superiore a un determinato importo e soltanto se sono fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado. Sulla parte di valore della quota eccedente si applicano le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

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