tutóre

Indice

Lessico

sm. (f. -trice) [sec. XIV; dal latino tutor-ōris, da tuēri, proteggere].

1) Persona a cui è affidata la tutela di chi è ritenuto giuridicamente incapace: tutore onesto; infelice scelta del tutore. Fig., difensore, protettore: sa cavarsela da solo: non vuole nessun tutore!; i tutori dell'ordine, gli agenti di pubblica sicurezza.

2) In agraria, sostegno di piante rampicanti coltivate, come la vite, costituito da alberi (tutore vivo) o da pali di legno, ferro, cemento armato (tutore morto), che reggono un sistema di fili orizzontali. Tra i tutori vivi, particolarmente impiegato è l'olmo, per il suo apparato radicale poco sviluppato in superficie e per la sua resistenza a energiche potature.

3) In ortopedia, tutore ortopedico, particolare apparecchiatura meccanica che ha la funzione di sostenere segmenti corporei insufficienti alla loro funzione, prevenire deformità oppure mantenere la correzione raggiunta con altri sistemi.

Diritto

Il tutore è nominato dal giudice tutelare ed esercita una funzione di pubblico interesse. Non può essere nominato tutore, data la delicatezza dell'incarico, chi è stato escluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore del minore; chi non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio; chi ha in pendenza liti che pregiudichino il minore o il suo patrimonio; chi è stato rimosso da altra tutela; chi ha subito fallimento. Il tutore deve essere persona di condotta ineccepibile, che dia affidamento di saper istruire ed educare il minore; egli deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel suo incarico. Per l'amministrazione dei beni del suo pupillo deve depositare presso il tribunale l'inventario completo dei beni del minore, depositare nella banca indicata dal giudice tutelare denaro liquido, titoli di credito e preziosi, richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per ogni operazione che ecceda l'ordinaria amministrazione. Se l'incarico gli risulta troppo gravoso, il tutore può chiedere l'esonero presentando persona adatta a sostituirlo; è rimosso dall'incarico per dimostrata incompetenza o disonestà. In entrambi i casi deve presentare al giudice tutelare, entro due mesi, il resoconto della sua amministrazione.

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