Lessico

sf. [sec. XIX; da responsabile]. L'essere responsabile; condizione di chi è responsabile sia di fronte alle leggi morali o positive sia in relazione all'adempimento di un compito, allo svolgimento di un'attività, ecc.: assumersi la responsabilità di un'iniziativa; declinare ogni responsabilità; un lavoro pieno di responsabilità; su di lui grava tutta la responsabilità della famiglia. Per estensione, assennatezza, avvedutezza: manca di responsabilità o di senso di responsabilità.

Filosofia

Presupposto della responsabilità, cioè l'essere chiamati a rispondere del proprio comportamento, è l'unità e la coerenza del soggetto nel suo divenire, per cui egli riconosce come proprie le azioni che ha compiuto nel suo passato. Elementi necessari a costituire la responsabilità sono nel soggetto la consapevolezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze, la libertà di volerle, la disposizione ad accettare queste azioni come proprie. Tale responsabilità riguarda la persona singola e perciò è sempre individuale anche quando è comune a una collettività, perché si presuppone che in essa ogni singolo membro abbia liberamente scelto il comportamento comune a tutta la collettività. Nella responsabilità emerge quindi la persona come centro dell'azione etica e proprio in questa essa si determina come “soggetto cosciente di azione”. Elemento differenziatore tra le varie persone è la maggiore o minore consapevolezza, che in ognuna di esse si rivela: da questo si deduce la maggiore o minore responsabilità in esse presente. Se la persona è responsabile, non diventa mai “oggetto”, ma è sempre “soggetto” di azione. In ultima analisi la responsabilità costituisce “l'essenza stessa della personalità”. Dove invece vi è rifiuto di responsabilità vi è “dispersione o sdoppiamento della personalità”. Il fatto è di tale importanza che il cammino dall'irresponsabilità alla responsabilità s'identifica in certo qual modo con il progredire di una civiltà. In essa nascono le istituzioni civili come momento in cui tra persona e persona si creano rapporti di solidarietà e di fedeltà alle leggi. Questa responsabilità civile diventa responsabilità penale quando la fedeltà alle leggi è rotta dall'individuo ed esige come riparazione la pena, che comporta l'allontanamento del reo dalla società. In questo caso, essendo impossibile la restituzione del fatto alla sua condizione anteriore al delitto, la responsabilità penale ha come scopo di giungere alla trasformazione del reo ricomponendo la sua coscienza etica e facendogli ritrovare l'unità della persona.

Diritto: generalità

Situazione in cui si trova il soggetto, nei confronti dell'ordinamento giuridico, quando questo fa derivare conseguenze da un comportamento che risulta lesivo di un interesse tutelato. Queste conseguenze possono consistere o nell'obbligo di risarcire il danno (responsabilità civile) o nell'obbligo di assoggettarsi a una pena (responsabilità penale). Le pene possono in quest'ultimo caso essere di carattere amministrativo (per esempio, il pagamento della contravvenzione al Corpo dei vigili urbani per infrazione al Codice della Strada) e si parla allora di responsabilità amministrativa. Nel campo del diritto privato la responsabilità civile, che fa sorgere nel soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, può essere di carattere contrattuale o extracontrattuale. La prima nasce da un'obbligazione che si doveva adempiere e non si è adempiuta o si è adempiuta in ritardo. In tal caso il debitore è tenuto al risarcimento del danno “se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. La responsabilità extracontrattuale deriva invece da fatto illecito. Essa è prevista e disciplinata dal Codice Civile, il quale stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo dal quale derivi ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. La responsabilità extracontrattuale sorge dalle seguenti circostanze: che il fatto compiuto sia ingiusto (e non, per esempio, che venga compiuto nell'esercizio di un proprio diritto); che il suo autore abbia la capacità d'intendere e di volere e agisca con dolo o con colpa; che produca un danno. Il Codice Civile ricollega poi il sorgere di una responsabilità indiretta anche per un fatto compiuto da altri quando chi è soggetto alla responsabilità aveva un dovere di sorveglianza su chi ha compiuto l'evento dannoso. In tali casi, però, generalmente le persone responsabili sono liberate dalla responsabilità quando provino di non aver potuto impedire il fatto. Si parla di responsabilità penale quando a un comportamento consegue l'applicazione di una pena. L'art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale” e il Codice Penale prevede che l'evento dannoso o pericoloso da cui si fa derivare l'esistenza del reato deve essere conseguenza dell'azione od omissione del soggetto. La responsabilità penale può essere poi, a sua volta, per dolo, per colpa o preterintenzionale (vedi reato). Nel diritto pubblico, particolare importanza assume poi il problema della responsabilità della pubblica amministrazione. Le norme che disciplinano tale materia si deducono dall'interpretazione degli art. 113 e 28 della Costituzione. L'art. 113 infatti stabilisce che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”; stabilisce quindi una responsabilità diretta della pubblica amministrazione per gli atti illegittimi compiuti dai suoi funzionari. L'art. 28 per contro afferma che “i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. La dottrina più autorevole in materia ha dedotto perciò, dall'esame comparativo dei due testi di legge, l'esistenza di una duplice responsabilità che può derivare da un unico atto illecito, la responsabilità del funzionario o dipendente e la responsabilità dell'amministrazione. L'azione di risarcimento potrà dunque essere esercitata contro l'uno e contro l'altra “cumulativamente o disgiuntamente”. Lo statuto degli impiegati civili dello Stato disciplina poi ulteriormente la materia stabilendo fra l'altro che gli impiegati civili dello Stato devono rispondere solo per “dolo” o “colpa grave”.

Diritto: la responsabilità dei ministri

Per quanto concerne la responsabilità dei ministri, nell'ordinamento italiano, essi hanno piena responsabilità politica e giuridica degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e sono pure responsabili dell'operato dei loro subalterni nella misura in cui i loro atti dipendono dalla linea di condotta tenuta dal loro superiore; in campo disciplinare non esiste però nessuna responsabilità e l'unica sanzione è l'obbligo delle dimissioni quando venga meno la fiducia del Parlamento. In campo civile i ministri sono responsabili e quindi obbligati a risarcire i danni causati quando la loro attività risulti dolosa o colposa; essi inoltre devono rispondere anche per quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge contro i reati commessi da funzionari dello Stato; per la responsabilità penale essi sono messi in stato d'accusa dalle due assemblee del Parlamento riunite in seduta comune e sono giudicati dalla Corte Costituzionale.

Diritto internazionale

Nel diritto internazionale la responsabilità di uno Stato verso un altro soggetto avente personalità internazionale è: diretta, se deriva da un atto proprio lesivo del diritto dell'altro; indiretta, se deriva da un atto compiuto da un altro Stato, che si trova sotto la sua protezione. La responsabilità comporta l'obbligo della riparazione morale e del risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per i casi di legittima difesa, di stato di necessità, di autotutela, di consenso della controparte.

Diritto canonico

Nel diritto canonico la capacità giuridica e la conseguente responsabilità possono subire modificazioni o venir meno del tutto in rapporto a determinate situazioni quali l'età, il rapporto di consanguineità o di affinità, il sesso, lo stato di salute psichica, l'essere incorso in condanna per determinati reati. La responsabilità penale, in particolare, viene meno nell'infante, o per infermità psichica, o per concorso di motivi obiettivi discriminanti.

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