Lessico

sm. [sec. XIII; latino damnum].

1) Tutto ciò che nuoce, che è causa di svantaggio, di perdita, di rovina materiale o morale; detrimento: danno. lieve, irreparabile, grave; subire, arrecare, risarcire un danno.; chiedere i danni, esigerne il risarcimento; rifarsi dei danni, farseli risarcire. Loc.: mio, tuo danno, peggio per me, per te; rimanere col danno e con le beffe; portare il danno e la vergogna, subire non solo la perdita ma anche lo scherno. Proverbio: “chi dice donna dice danno”, la donna è causa di tutti i guai.

2) In medicina, il termine è usato con il significato generico di alterazione, lesione e simili.

Diritto civile

Giuridicamente si ha il danno quando si viene a modificare una situazione tutelata dal diritto (danno giuridico). Il Codice Civile, infatti, considera il danno o come conseguenza di un fatto illecito (danno extracontrattuale) e fa sorgere da esso l'obbligazione del risarcimento del danno stesso; o come conseguenza dell'inadempimento di una obbligazione (danno contrattuale): “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione” (art. 1218 Codice Civile). Il Codice Penale, poi, all'art. 185, stabilisce che: “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Il danno, quindi, è patrimoniale quando può essere valutato economicamente e determina una diminuzione del patrimonio del soggetto leso; questa diminuzione può essere effettiva (danno emergente) o può consistere nel mancato guadagno (lucro cessante) che si ha ragione di ritenere vi sia stato dall'avvento del fatto illecito. Il risarcimento, che è la conseguenza giuridica del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante (art. 1223 e 2056 Codice Civile). Il danno non patrimoniale è il cosiddetto “danno morale”, ossia quel danno che non è suscettibile di valutazione economica: in linea generale, esso è risarcibile nei casi esplicitamente previsti dalla legge. Nel caso in cui il danno provenga dall'inadempimento di un'obbligazione, il risarcimento non è dovuto quando si possa dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile, per causa non imputabile al debitore (art. 1218 Codice Civile). Nel caso del danno extracontrattuale, il risarcimento è dovuto se il soggetto ha compiuto volutamente il fatto illecito (dolo) oppure lo ha involontariamente compiuto per negligenza o imperizia (colpa in senso stretto). Resta invece sempre escluso dal risarcimento il danno cagionato per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044 Codice Civile); il danno compiuto da un soggetto che si trovava nella necessità di salvare sé o altri da pericolo grave comporta solo un indennizzo stabilito dal giudice.

Diritto: danno temuto

Azione giudiziaria a difesa del possesso, spettante al proprietario o titolare di altro diritto reale, il quale abbia ragione di temere che da un edificio o altro bene altrui possa provenire un danno grave e prossimo alla propria cosa. In tal caso egli può rivolgersi, con ricorso, al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto, chiedendo provvedimenti urgenti. Il magistrato può dare immediatamente, nei casi più gravi, le disposizioni necessarie a eliminare il pericolo. Altrimenti, assunte sommarie informazioni, può procedere a ispezione dei luoghi e ad audizioni di testi, facendosi anche assistere da un consulente tecnico; quindi sentite, se è necessario, le parti interessate, pronuncia gli opportuni provvedimenti, disponendo che la causa prosegua, poi, per il merito.

Diritto: danni di guerra

Perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili appartenenti a cittadini, in dipendenza di un fatto di guerra. Il loro indennizzo è regolato in Italia dalla L. 27 dicembre 1953, n. 968. All'accertamento del danno provvedono l'Intendenza di Finanza e apposite commissioni provinciali e una commissione centrale, che hanno carattere tecnico-amministrativo. Al danneggiato è concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene distrutto o danneggiato, oppure un contributo per il suo ripristino. Questo deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'amministrazione competente secondo la natura del bene; la stessa stabilisce i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori. A decorrere dall'anno finanziario 1992, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è cessata la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla suddetta legge 27 dicembre 1953, n. 968 e gli stanziamenti autorizzati annualmente sono stati conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse all'erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi.

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