personalità (diritto)

Indice

Definizione

Insieme dei caratteri e delle prerogrative che definiscono un soggetto fisico o collettivo, in quanto dotato di capacità giuridica e titolare di diritti e doveri.

Diritto: cenni storici

Nella storia del diritto, personalità del diritto, principio proprio di molti popoli dell'antichità e in special modo di diversi gruppi etnici entrati a far parte del regno dei Franchi prima e dell'Impero carolingio poi: ogni gruppo o popolo conservava il proprio diritto nazionale o popolare sia nel territorio della sua etnia sia in quello del regno a cui apparteneva. In Italia la personalità del diritto fu applicata sotto la dominazione longobarda: i re longobardi consentirono ai popoli assoggettati di continuare a vivere secondo il diritto romano-giustinianeo. Oggi è ormai affermato il principio della territorialità, per cui nell'ambito del territorio di uno Stato la legge è uguale per tutti i cittadini indistintamente.

Diritto italiano

Insieme di diritti riferiti alla persona in quanto tale. Essi sono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione sia globalmente come “diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2) sia singolarmente (art. 13-54). Tali diritti sono riconosciuti e garantiti al singolo anche “nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”. Essa appare dunque come l'aspetto dinamico della persona che, esercitando i propri diritti, si sviluppa e può partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. A questo scopo la Costituzione (art. 3) affida allo Stato il compito di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale.

Diritto internazionale

In diritto internazionale, qualità inerente ai soggetti che fanno parte dell'ordinamento internazionale: godono della personalità internazionale gli Stati e alcuni enti, come per esempio l'ordine di Malta. Tale qualifica deriva dal ruolo che il soggetto esplica nel campo internazionale. La natura della personalità internazionale non varia per amputazioni o modifiche apportate al territorio di uno Stato a causa di guerre o di trattati; uno Stato che abbia perduto la sua personalità internazionale per annessione forzata a un altro Stato può riacquistarla, perché al suo interno, anche in quel periodo, non vi è stata cessazione dell'ordinamento precedente: tale fu, per esempio, il caso della Cecoslovacchia occupata dalle truppe della Germania nazista nel 1939: cessata l'occupazione nemica con la disfatta del regime nazista, la Cecoslovacchia riprese automaticamente a essere soggetto di diritto internazionale. La personalità internazionale decade solamente con la cessazione definitiva dello Stato che ne era soggetto.

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