consanguineità

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; da consanguineo]. L'essere consanguineo; relazione di parentela tra individui aventi uno o più progenitori comuni. Più specificamente, in genetica, accoppiamento tra individui che sono tra di loro più parenti della media della popolazione. È detta più propriamente inincrocio. Per estensione, consanguineità dei magmi, relazione genetica tra magmi provenienti da un ipotetico capostipite.

Diritto

In diritto civile, la consanguineità acquista effetti giuridici in rapporto al matrimonio, determinandone gli impedimenti (per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, per i fratelli e le sorelle, per gli zii e i nipoti). Nel diritto canonico, la consanguineità è costituita dalla parentela per vincolo di sangue, sia essa fondata nel matrimonio o nell'unione naturale. Essa si computa per linee e gradi: linea retta, ascendente o discendente; linea collaterale, eguale o ineguale; nella linea retta, i gradi si computano per generazioni, tolto il capostipite; nella linea collaterale eguale, i gradi sono tanti quante le generazioni; in quella ineguale, equivalgono al numero delle generazioni nel tratto più lungo. In particolare, sono proibiti i matrimoni tra parenti sia legittimi sia naturali, in qualsiasi grado della linea retta; per la linea collaterale, fino al terzo grado compreso.

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