dimissióne
sf. [sec. XVIII; dal latino dimissío-ōnis, congedo]. Atto ed effetto del dimettere e del dimettersi. In particolare (usato per lo più al pl.): A) Atto del lavoratore, con il quale è manifestata la volontà di estinguere il rapporto di impiego. Nel rapporto di pubblico impiego le dimissioni devono essere presentate per iscritto, devono essere motivate e non devono essere sottoposte a condizione; esse divengono efficaci soltanto quando l'amministrazione le abbia formalmente accettate. L'accettazione, peraltro, può essere rifiutata o ritardata per ragioni di servizio o allorché sia in corso un procedimento disciplinare. La domanda di dimissioni, sino a che non avvenga il provvedimento formale di accettazione, può essere revocata dal lavoratore. B) Dimissioni del governo, secondo l'art. 94 della Costituzione le dimissioni del governo diventano obbligatorie su esplicita mozione di sfiducia da parte del Parlamento. A solo titolo di correttezza il governo si dimette in occasione dell'elezione di un nuovo presidente della Repubblica. La prassi contempla anche il caso di dimissioni del governo quando venga meno l'intesa fra le diverse forze politiche che compongono il gabinetto.