giornalista
sm. e f. (pl. m. -i) [sec. XVIII; da giornale]. Chi esercita la professione del giornalismo. § In Italia i contratti nazionali di lavoro per giornalisti si preoccupano di tutelare la libertà di espressione e di pensiero del giornalista. La professione di giornalista è disciplinata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che prevede l'iscrizione all'albo professionale del praticante, dopo diciotto mesi di tirocinio e dopo una prova d'esame le cui materie sono specificate da un decreto presidenziale del 1973: conoscenza dei principi etici del giornalismo, delle relative norme giuridiche e delle tecniche professionali; solide nozioni di storia del giornalismo, di sociologia e di psicologia, di diritto costituzionale, di storia contemporanea, di geopolitica e di politica italiana, di letteratura e arte contemporanea. Si è giornalisti professionisti solo quando si esercita tale professione in maniera prevalente. Sono invece giornalisti pubblicisti coloro che esercitano, oltre all'attività retribuita di giornalista, altra attività o altra professione. Tanto i giornalisti professionisti quanto i pubblicisti devono essere iscritti nell'apposito albo professionale, istituito presso il Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale, nel cui territorio è compresa la residenza del giornalista; a detto Consiglio, costituito da 6 professionisti e 3 pubblicisti, sono demandati poteri soprattutto disciplinari; al di sopra di esso vigila un Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il direttore e il vicedirettore di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia di stampa devono essere giornalisti professionisti; possono non esserlo invece i direttori di giornali di partito o di altri movimenti sindacali. Nel 1991 è stata stabilita, dal Consiglio universitario nazionale, l'istituzione di una laurea in Scienze della comunicazione, di durata quinquennale, destinata alla formazione di giornalisti e altri operatori del settore della comunicazione.