impiègo
Indicesm. (pl. -ghi) [sec. XIV; da impiegare].
1) L'azione e il modo dell'impiegare qualche cosa: impiego di capitali. Anche modo di trascorrere: l'impiego del tempo libero.
2) Occupazione fissa retribuita, presso un'amministrazione pubblica o privata, con mansioni di impiegato: licenziarsi dall'impiego. § In diritto penale, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reato previsto dall'art. 648 ter del Codice Penale. La norma incriminatrice dispone che chiunque, fuori dei casi di concorso del reato e dei casi di ricettazione (art. 648 del Codice Penale) e riciclaggio (art. 648 bis del Codice Penale), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 2 a 30 milioni. Le disposizioni dell'art. 648 ter si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.