rescritto
sm. [sec. XIV; dal latino rescriptum, pp. neutro di rescribĕre, scrivere in risposta]. Nell'antica Roma, in epoca imperiale, atto con il quale l'imperatore esprimeva un parere su punti controversi di diritto prospettatigli dai privati o dai giudici. Nel primo caso i quesiti erano detti libelli, preces, supplicationes e contenevano l'esposizione dei fatti in base ai quali l'imperatore risolveva il problema di diritto. Spettava poi al giudice l'accertamento dei fatti stessi. Se i quesiti venivano posti dai magistrati prendevano il nome di relationes, consultationes, suggestiones e il rescritto era detto epistola. Il quesito giuridico non veniva risolto personalmente dall'imperatore, ma dagli autorevoli giuristi di cui egli si circondava. Molto spesso il rescritto era solo applicazione del diritto vigente; a volte, se le fonti del diritto civile o pretorio presentavano lacune o incongruenze o portavano a conclusioni ingiuste per il caso prospettato, l'imperatore pronunciava la decisione più conveniente. In un primo tempo il parere rimase limitato al caso prospettato e non vincolava i giudici per i casi analoghi; in seguito se ne estese la portata a tutti i casi simili. A partire dal sec. II i giuristi considerarono i rescritti come fonte di diritto ed essi costituirono la base di una serie di nuovi principi. Numerosi i rescritti nel Codice giustinianeo. § Nel diritto canonico il rescritto è un atto dell'autorità ecclesiastica, munita di giurisdizione, che, su istanza del richiedente, concede una grazia o risolve una controversia. Particolare importanza assumono i rescritti pontifici detti decretali. Secondo alcuni studiosi i rescritti hanno natura di leggi, poiché possono essere anche contrari al diritto vigente. Secondo altri avrebbero natura di atti amministrativi essendo rivolti a un singolo caso o a una singola persona. La validità del rescritto è subordinata alla veridicità dei fatti esposti; ne deriva che i vizi del rescritto sono la surrezione (reticenza nell'istanza) e la orrezione (esposizione di falso nella medesima).