Lessico

agg. (pl. m. -ci) [sec. XIII; dal greco kanonikós tramite il latino canonicus].

1) Conforme o appartenente a un determinato canone o regola stabilita: modello canonico ; la pittura del Caravaggio infrange i principi canonici dell'arte classica; per estensione, regolare, legittimo: procedimento canonico.

2) In particolare con riferimento alle istituzioni ecclesiastiche: A) Che riguarda i canoni della Chiesa: diritto canonico. B) Stabilito in conformità alle norme del diritto ecclesiastico: età canonica (o sinodale), età minima di 40 anni stabilità dal Concilio di Trento per le donne al servizio degli ecclesiastici; impedimenti canonici , specialmente quelli che rendono impossibile o nullo un matrimonio; ore canoniche , in cui è prescritta la lettura dell'Ufficio; per estensione, le varie parti dell'Ufficio: recitare le ore canoniche. Fig. scherzoso: ora canonica , momento opportuno, rituale per compiere una certa azione: è l'ora canonica della passeggiata del colonnello. C) Che appartiene al canone delle Sacre Scritture: libri canonici , quelli delle Sacre Scritture appartenenti al canone. Tavole canoniche , le dieci tavole in cui Eusebio di Cesarea raccolse tutti i passi concordanti dei quattro Vangeli. D) Scienza canonica , scienza che, in Epicuro, s'identifica con la logica.

3) In matematica si dice che una espressione analitica è in forma canonica quando ha una forma particolarmente semplice che ne mette in rilievo i caratteri invarianti e ne facilita lo studio e il calcolo. Si hanno, per esempio, le equazioni canoniche della retta, della parabola, delle coniche, delle quadriche.

4) In meccanica analitica il moto di un sistema materiale può essere descritto da un sistema di equazioni detto sistema canonico o hamiltoniano e le equazioni che lo costituiscono si chiamano equazioni canoniche o di Hamilton; le variabili che vi compaiono si chiamano variabili canoniche. Se si passa dalle variabili canoniche ad altre variabili con una trasformazione che muta un sistema canonico in un altro sistema canonico , si esegue una trasformazione canonica ; la forma canonica delle equazioni del moto è importante nella trattazione di problemi di meccanica quantistica e statistica.

Diritto canonico: generalità

L'insieme delle norme di assai varia natura e origine che regolano la vita della Chiesa come società degli uomini redenti dal Cristo e in lui chiamati alla salvezza eterna. Tali norme hanno dunque per fine ultimo la salus animarum, anche se mediatamente si propongono scopi come l'ordinata convivenza della comunità ecclesiale, le competenze degli organi e la salvaguardia dei diritti dei membri della comunità (christifideles). Fu detto in passato anche diritto ecclesiastico, ma da tempo tale denominazione significa il diritto civile nei confronti della Chiesa. Il ceppo comune alla Chiesa orientale e a quella occidentale trova il suo fondamento nello ius divinum, e cioè nella Rivelazione, per quelle norme che sono enunciate dalle Sacre Scritture (Vecchio e Nuovo Testamento) e dalla tradizione (traditio divina), e poi (ius humanum o canonicum in senso stretto) nelle prime statuizioni di origine apostolica o ecclesiastica (traditio apostolica ed ecclesiastica), e comprende poi canoni dei primi sette concili ecumenici, dal Niceno I del 325 al Niceno II del 787. Ma le differenze disciplinari già presenti nei primi secoli tra Oriente e Occidente si andarono via via sempre più accentuando, anche a causa del pesante intervento nell'ordinamento ecclesiastico orientale degli imperatori bizantini (cesaropapismo) e la conseguente formazione in Oriente di complessi di norme commiste di leggi (greco nómoi) e di canoni (nomocanoni).

Diritto canonico: raccolte di canoni

Grande importanza ebbero, soprattutto in Occidente, le raccolte o collezioni di canones, collezioni cui si deve la conservazione e, in un certo senso, quasi l'autenticazione o garanzia della loro genuinità o presunta tale. Prescindendo dalle più antiche raccolte di testi conciliari in greco, dalle versiones latine e dalle prime raccolte di epistulae pontificie di cui la Chiesa romana certamente si serviva nel suo governo primaziale sulle altre Chiese, le più antiche collezioni in Occidente che – nella lunga storia di questo genere di testi – si usano ricordare sono la Prisca della fine del sec. V; la Dionysiana o Corpus canonum, attribuita al monaco Dionigi il Piccolo, di poco posteriore, e, nella Spagna visigota, la Collectio Hispana, detta anche Isidoriana, in quanto attribuita, erroneamente, a Isidoro di Siviglia (sec. VII). Nelle ultime due, assai diffuse in Occidente, accanto ai testi conciliari entrarono numerose lettere decretali pontificie. Un altro apporto alla formazione della disciplina canonica fu dato dalle collezioni di origine celtica e insulare (Irlanda e Britannia), come la Collectio Hibernensis (700 ca.) e i numerosi Libri poenitentiales, che regolavano con un sistema tariffario le pene corrispondenti ai vari peccati. Luogo di confluenza di tali collezioni di origine italiana, spagnola e insulare fu nei sec. VIII e IX il regno franco, divenuto poi impero carolingio. In quest'ambito importantissimo per l'intera Europa avvennero, intorno alla metà del sec. IX, la rifusione e spesso la manipolazione dei testi confluitivi e la formazione di alcune nuove collezioni, tra cui importantissima quella delle Decretales Pseudo-Isidorianae. Dello stesso sec. IX è la prima utilizzazione a scopi canonici di testi tratti dal diritto romano giustinianeo (Lex Romana canonice compta e Collectio Anselmo dedicata), mentre ha pure inizio, ma avrà un forte incremento solo nel sec. XI, la presenza nelle collezioni canoniche di testi a contenuto disciplinare (sententiae) tolti dalle opere dei padri della Chiesa (Gregorio Magno, Gerolamo, Ambrogio, Agostino, ecc.). Al sec. XI incipiente appartiene la prima collezione di origine germanica, il Decretum di Burcardo di Worms, e alla seconda metà del secolo tutta una serie di altre collezioni di origine italiana e da mettere in rapporto con la riforma della Chiesa che prese il nome da Gregorio VII (una Collectio canonum di Anselmo da Lucca e un'altra del cardinale Deusdedit, il Liber de vita christiana di Bonizone di Sutri, ecc.). La ricerca di una sistematica dei molti testi canonici si fa sentire sul finire del sec. XI nelle importanti collezioni di Ivo di Chartres (Decretum, Panormia), mentre trova la sua piena attuazione nella Concordia discordantium canonum che il monaco Graziano porta a compimento a Bologna attorno al 1140 (Decretum Gratiani) e che pur mancando di carattere ufficiale, formerà la prima parte del futuro Corpus iuris canonici e sarà fatta oggetto di interpretazione e di studio nella Scuola canonistica bolognese, ben presto affiancatasi a quella civilistica; decretisti saranno detti i glossatori del Decretum. La sempre più abbondante produzione di decretali da parte dei pontefici della seconda metà del sec. XII e dei primi decenni del XIII portò ben presto alla necessità di raccogliere anche tali testi extra Decretum vagantes in varie collezioni private o ufficiali che confluirono poi nella grande raccolta ufficiale voluta da Gregorio IX. Ne venne, a opera di Raimondo di Peñafort, il Liber Extravagantium (o Liber Extra), detto anche delle Decretali gregoriane, promulgato nel 1234, e che si accodò, quale ius novum allo ius vetus del Decretum di Graziano. La sua partizione sistematica in cinque libri servì poi di esempio alle altre compilazioni ufficiali, una per le decretali posteriori al 1234, voluta da Bonifacio VIII (Liber Sextus, 1298) e la seconda delle decretali di Clemente V (Clementinae Constitutiones, pubblicate da Giovanni XXII nel 1317 e dette anche Liber Septimus); a esse seguirono poi due più piccole raccolte non ufficiali chiamate rispettivamente Extravagantes Iohannis XXII ed Extravagantes communes, che chiusero il grande complesso normativo del diritto della Chiesa occidentale. Da questo momento il diritto canonico si affiancò a quello civile giustinianeo e assieme si avviarono a rappresentare i due diritti per eccellenza della cristianità occidentale, in perfetta simmetria con la duplicità dei fini di tale società (bene terreno e salvezza eterna), delle autorità che la reggevano (imperatore e papa), degli “stati di vita” che la componevano (laici e chierici) e venivano considerati all'apice come un tutt'uno, e cioè come il diritto comune della cristianità stessa. A tale ius commune, così dualisticamente articolato, si subordinavano e coordinavano i diritti particolari che, per il settore canonico , erano rappresentati dalle norme dei concili provinciali, dei sinodi diocesani, dei decreti vescovili, ecc. Questa legislazione restò così in vigore fino al 1918, arricchita dalla normativa che si venne aggiungendo nell'età moderna (per esempio i decreti de reformatione del Concilio di Trento, costituzioni pontificie, “regole” della Cancelleria apostolica e “decisioni” del tribunale della Sacra Romana Rota). All'inizio del XX sec. si sentì la necessità di una vera e propria codificazione.

Diritto canonico: il Codex juris canonici

Voluto da Pio X nel 1904, il Codex iuris canonici fu portato a compimento da una commissione di cardinali e di consultori della quale fu animatore il cardinale Pietro Gasparri e venne promulgato da Benedetto XV il 20 maggio 1917, entrando in vigore nella festa di Pentecoste (18 maggio) del 1918. Diviso in cinque libri, e subordinatamente in titoli e in canoni, che ammontano a 2414, esso è tuttora applicato nella Chiesa occidentale e, per quanto possibile, dai cattolici di rito orientale, mentre dal 1929 una commissione cardinalizia si sta occupando della codificazione del diritto canonico delle Chiese orientali. Il rinnovamento portato nella vita della Chiesa dal Concilio Vaticano II ha fatto sentire nel campo del diritto canonico l'esigenza di una profonda revisione del Codex del 1917, sicché una commissione costituita a tale scopo ha iniziato i lavori nel 1963. Dopo una lunga gestazione, il nuovo codice è stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, per entrare in vigore il 27 novembre dello stesso anno. Il progetto di una Lex Ecclesiae fundamentalis, che avrebbe dovuto formulare le linee essenziali della costituzione della Chiesa, pur entro i limiti invalicabili dello ius divinum, ha sollevato forti opposizioni, in quanto è parso a molti in contrasto con il vero magistero della Chiesa.

W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, 4 voll., Vienna-Monaco, 1959-66 (trad. it., Torino, 1970); V. Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, Milano, 1962; P. Fedele, Lo spirito del diritto canonico, Padova, 1962; P. Gismondi, Lezioni di diritto canonico sui principi conciliari, Roma, 1967; M. Petroncelli, Il diritto canonico dopo il Concilio Vaticano II, Napoli, 1969; R. Beccari, Elementi di diritto canonico, Bari, 1987.

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