registro (diritto)
documento in cui vengono annotati determinati atti di interesse pubblico. Dal punto di vista giuridico rivestono particolare importanza alcuni registri la cui tenuta è espressamente prescritta dal Codice Civile perché sia assicurata la necessaria pubblicità ad alcuni fatti per la tutela e la sicurezza giuridica delle attività commerciali. I più importanti sono il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il Registro Aeronautico Italiano (RAI) e il Registro navale. L'organo esecutivo locale del Ministero dell'Economia e Finanze per la registrazione degli atti aventi effetti giuridici e per la riscossione delle imposte relative (imposte di registro) è l'Ufficio del Registro. § Registri catastali. Documenti costituenti un inventario delle proprietà immobiliari, compilati in base a rilievi topografici e fotografici. § Registri immobiliari. Tenuti dall'apposita conservatoria e contenenti le iscrizioni delle garanzie ipotecarie su immobili, le trascrizioni immobiliari e le relative annotazioni. § Registro delle successioni. Tenuto dal cancelliere presso ciascun tribunale, contiene le accettazioni di eredità con beneficio d'inventario, le accettazioni e le rinunce ad esecutore testamentario, le rinunce di eredità. § Registro delle persone giuridiche. Istituito nella cancelleria del tribunale di ciascuna provincia, contiene gli atti relativi alla costituzione e alle vicende più rilevanti delle persone giuridiche stesse. In seguito all'approvazione del regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), il registro è tenuto presso le prefetture e non più presso gli uffici giudiziari. § Registro delle imprese. Istituto creato dal Codice Civile (art. 2188) e tenuto da un apposito ufficio istituito presso ciascuna Camera di commercio, artigianato e agricoltura. È stato regolamentato con decreto del Presidente della repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995. § Registro nazionale della stampa. Strumento di controllo istituito dalla legge sull'editoria (legge 5 agosto 1981, n. 416, modificata a varie riprese e rinnovata il 25 febbraio 1987) per raccogliere i dati su aziende editoriali e concessionarie di pubblicità e controllare l'applicazione dei principi stabiliti dalla legge, in particolare quelli sulla trasparenza della proprietà e sul divieto di concentrazioni editoriali. Il registro, tenuto dall'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituita con la legge 6 agosto 1990, n. 223, è stato soppresso nel 1997 dalla legge n. 249 del 31 luglio con la quale sono stati istituiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il registro degli operatori di comunicazione. Nel nuovo registro, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono obbligati ad iscriversi i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale e le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro è stato approvato con deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.