documénto
IndiceLessico
sm. [sec. XIV; dal latino documentum].
1) Tutto ciò che dimostri l'esattezza di un'affermazione; prova, dichiarazione, specialmente scritta, di verità. Per estensione, attestato rilasciato da una pubblica autorità, contenente i dati necessari a identificare una persona.
2) Tutto ciò che è usato come strumento di studio, che serve a fornire elementi utili per una ricerca; per estensione, testimonianza, resti della civiltà di un popolo, di un periodo storico.
3) Anticamente, insegnamento, ammaestramento.
Diplomatica
Qualsiasi testo scritto che sia stato redatto per testimoniare di un atto o di un fatto di natura giuridica. In base a questa definizione la diplomatica distingue i documenti in due grandi classi principali: documenti di prova, in cui la funzione di testimonianza è assolutamente prevalente, tanto che il fatto o l'atto giuridico sussisterebbe anche se il documento non fosse stato redatto (è il caso, per esempio, dei contratti nel diritto medievale); documenti dispositivi, in cui alla funzione di testimonianza si unisce quella di azione vera e propria (come avviene normalmente nel diritto moderno). La diplomatica distingue anche tra documenti pubblici e documenti privati, secondo che il documento riguardi il diritto pubblico o quello privato; più esattamente sono documenti pubblici quelli emanati da autorità pubbliche in forma pubblica (di solito da una cancelleria) e comunque autenticati dall'autorità stessa che li ha emessi. Documenti privati sono invece quelli che, chiunque li abbia emessi, sono autenticati da altri che non sia l'autore. Benché il documento pubblico e il documento privato medievali differiscano tra loro anche nella struttura e nel formulario, in entrambi sono riconoscibili tre parti fondamentali: protocollo (la parte iniziale), testo (la parte centrale), escatocollo (la parte finale).
Diritto
Nel diritto romano, caratteristica costante di un documento era la duplice redazione: una volta come scriptura interior, che veniva sigillata e garantiva, perciò, l'autenticità del contenuto, contro ogni possibile falsificazione; una seconda volta, come scriptura exterior, accessibile a chiunque e quindi in grado di permettere la conoscenza del testo senza dissigillare la prima. Il documento veniva redatto in forma oggettiva, tipicamente romana (testatio), e, più tardi, per influenza greca, anche in forma soggettiva (chirografo). Nella testatio erano descritti, in terza persona, il comportamento e le dichiarazioni delle parti, allo scopo di documentare il compimento di un negozio giuridico o di provare un fatto giuridicamente rilevante. La redazione richiedeva la presenza di testimoni, che apponevano i loro sigilli alla scriptura interior. Il chirografo, utilizzabile soltanto per documentare dichiarazioni negoziali, veniva redatto in prima persona da parte di colui contro il quale doveva far prova. La testatio o il chirografo avevano valore probatorio rispetto al negozio o al fatto documentato. In età postclassica, tuttavia, anche per il prevalere di usi orientali, il documento acquistò in numerose ipotesi valore costitutivo. § Nel diritto processuale moderno, determinati documenti costituiscono idonee prove: l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso; uguale efficacia ha la scrittura privata, se non ne viene disconosciuta la sottoscrizione; costituiscono valide prove anche i telegrammi. Le lettere, le carte, i registri domestici, i libri e le altre scritture contabili costituiscono prova contro chi li ha scritti e contro l'imprenditore. Con lo sviluppo dei nuovi sistemi di archiviazione e trasmissione di dati, anche il documento informatico, cioè la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici hanno assunto rilevanza giuridica e sono validi a tutti gli effetti di legge. Il legislatore ha, infatti, riconosciuto la loro validità giuridica prima con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e poi con il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Economia
Documento contabile, qualsiasi titolo o modulo contenente uno scritto relativo a un fatto di gestione aziendale da rilevare contabilmente; documenti d'imbarco (o soliti, o d'uso), nei contratti di compravendita, i documenti essenziali per ciascun tipo di vendita (fattura, polizza di carico, polizza di assicurazione nelle vendite c.i.f.) che il venditore deve consegnare al compratore direttamente o a mezzo banca; documenti contro accettazione (D/A), condizione di regolamento del prezzo nei contratti di compravendita, secondo la quale il compratore si obbliga ad accettare la tratta emessa dal venditore, contro consegna dei documenti rappresentativi della merce; documenti contro pagamento (D/P), condizione di regolamento del prezzo nei contratti di compravendita, secondo la quale il compratore si obbliga a pagare la tratta emessa dal venditore, contro consegna dei documenti rappresentativi della merce; documenti di bordo, per le navi mercantili maggiori sono necessari: l'atto di nazionalità e del ruolo dell'equipaggio, il giornale nautico, quello radiotelegrafico e quello di macchina, i certificati di stazza, di navigabilità, di bordo libero, di galleggiabilità, di visita, i documenti doganali e sanitari. Per le navi minori (anche imbarcazioni da diporto) basta la licenza; documenti aerei, sono i certificati d'immatricolazione e di navigabilità, i documenti doganali e sanitari, il giornale di rotta, l'elenco dei passeggeri, la nota di assicurazione RCT.
Teatro
Con il termine teatro documento è definito soprattutto certo teatro tedesco degli anni Sessanta, volto a ricostruire avvenimenti del recente passato, per lo più con riferimento al nazismo, oggettivandoli il più possibile e cercando di trarne lezioni valide per lo spettatore. Sono pertanto raccolti sotto questa etichetta copioni tra loro assai diversi come Il vicario (1963) di R. Hochhuth, Sul caso J. Robert Oppenheimer (1964) di H. Kipphardt, L'istruttoria (1965) di P. Weiss, Toller (1968) di T. Dorst, ecc. Con analoghi intenti si è lavorato anche in altri Paesi, in Italia soprattutto al Teatro Stabile di Genova con testi come Il processo di Savona (1965) di V. Faggi, Cinque giorni al porto (1968) di V. Faggi e L. Squarzina e Otto settembre (1971) di E. De Bernart, L. Squarzina e R. Zangrandi.