probatòrio
Redazione De Agostini
agg. [sec. XIV; dal latino probāre, provare]. Nell'uso giuridico, che riguarda le prove; che ha valore di prova: documento probatorio; istruzione probatoria, fase dell'istruttoria in cui l'attore sceglie i mezzi per provare i fatti costitutivi del suo diritto. Quando questi sono stati provati, il convenuto ha l'onere di provare da parte sua l'eventuale intervento di altri fatti che hanno modificato quanto asserito dall'attore. Il giudice non promuove (fatte rare eccezioni) l'istruzione probatoria, perché l'addurre prove è compito dell'attore. Per il processo penale, vedi istruzione.