deontologìa
Indicesf. [sec. XIX; dal greco déon-ontos, il dovere+-logia].
1) Termine proposto da J. Bentham per indicare la scienza del conveniente, fondata sul principio dell'utilità che prescinde da ogni riferimento al dovere. In senso più ampio, per deontologia si intende la filosofia morale che individua e discute i doveri propri delle condizioni professionali. Questa doppia accezione è resa possibile dalla polivalenza di significato dell'etimo greco.
2) Complesso di norme che riguardano i rapporti del medico con gli ammalati, i colleghi, le autorità, ecc. La deontologia medica interferisce soprattutto con i principi fondamentali dell'etica e con la morale corrente, ma anche con il diritto, la psicologia e la biologia. Le prime norme deontologiche sono state raccolte in un documento noto come “giuramento d'Ippocrate”. Dal 1978 è applicato in Italia il codice di deontologia medica. Nel 1995 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei medici e degli odontoiatri. Il testo, approvato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, è stato realizzato tenendo presenti i più importanti progressi in campo medico, l'evoluzione del costume e del rapporto medico-paziente. L'obiettivo primario resta sempre la difesa della vita, la tutela della salute psicofisica e il sollievo della sofferenza, obiettivo che deve essere raggiunto rispettando la vita, la libertà e la dignità della persona. Il medico innanzitutto deve, nella maniera più categorica, rifiutare l'eutanasia; provvedere a una completa informazione del paziente su diagnosi, prognosi, terapie e conseguenze con un linguaggio che tenga conto delle sue condizioni psicologiche e del suo grado di cultura, provvedendo in tal senso anche nei casi di prognosi gravi, sempre senza far venire meno la speranza; evitare l'accanimento terapeutico non giustificato dalla possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita. Il nuovo codice dispone che il medico (tranne i casi in cui la legge stabilisce diversamente) non può intraprendere attività di diagnosi o cura in mancanza del consenso del paziente, necessario anche perché il medico stesso possa informare i congiunti sulle condizioni di salute del malato, tranne i casi di grave pericolo per terzi. Una precisa posizione è presa in merito alla fecondazione assistita: il medico deve rifiutarla nel caso di single, donne in menopausa, coppie di omosessuali, negando anche la possibilità di ogni forma di maternità surrogata e l'inseminazionepost-mortem. Maggiori poteri sono concessi al medico in campo sportivo ove gli è permesso di sostituirsi all'allenatore nel sospendere una gara nel caso di pericolo di vita per uno dei contendenti. Gli si vieta di usare trattamenti volti ad alterare le prestazioni di un atleta e lo si obbliga a denunciare i casi di doping. Per la tutela delle categorie socialmente più deboli (bambini, anziani, handicappati) si è allargato il campo di azione del medico nel caso in cui l'intervento familiare o extrafamiliare si faccia attendere più del dovuto. Anche per ciò che concerne gli onorari, la disciplina dettata dal nuovo codice si ispira al principio della massima trasparenza sicché i pazienti devono essere preventivamente informati circa l'onorario richiesto. Oltre a chiedere al medico di evitare il cumulo di incarichi, si è provveduto anche a vietare ogni forma di appalto della clientela. Nuove norme sono dettate anche per interviste, articoli e comparse televisive dei medici ed è sancito il divieto di farsi pubblicità a scopo esclusivamente commerciale arrecando discapito al decoro professionale. Si raccomanda inoltre maggiore cautela nella divulgazione di scoperte scientifiche onde evitare speranze infondate e, a tal proposito, si consiglia una più attenta e responsabile discussione in seno alla comunità scientifica. Da sottolineare, infine, è l'intervento in materia di buoni rapporti e solidarietà tra i colleghi.