Lessico

sf. [sec. XIV; dal greco euthanasía].

1) Nel pensiero filosofico antico, morte buona, tranquilla e serena accettata come naturale conclusione della vita.

2) Termine usato oggi più comunemente con il significato di morte senza dolore, ovvero “soppressione pietosa” di un paziente, sottratto alla sofferenza fisica, in caso di malattie incurabili, di dolore prolungato nel tempo o per meglio dire di lunga agonia. Se la morte viene provocata con la sospensione del trattamento medico che mantiene artificialmente in vita il paziente, questa si definisce passiva; si dice attiva invece quella ottenuta attraverso la somministrazione di farmaci atti ad affrettare o a procurare la morte; si parla infine di volontaria se viene richiesta o autorizzata dal paziente. "Per approfondire vedi Libro dell'Anno '97 p 65 b" .

Gli aspetti etici e giuridici

A partire dall'ultimo decennio del sec. XX il problema relativo alla legittimità morale dell'eutanasia o del suicidio assistito dal medico è stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale in seguito ad alcuni episodi controversi che, soprattutto negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, hanno avuto come protagonisti alcuni medici, che hanno ammesso di aver provocato la morte di pazienti dietro loro precisa richiesta. A rendere più controverso il problema morale derivato dalla pratica dell'eutanasia si sono aggiunti: i giudizi emessi, nei primi anni Novanta, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a proposito della sospensione dei trattamenti di sostegno vitale a pazienti in stato vegetativo persistente; i verdetti di due Corti d'Appello statunitensi in merito all'incostituzionalità delle leggi che vietano ai medici l'assistenza al suicidio anche nei casi di pazienti adulti malati terminali, capaci d'intendere e di volere; la pratica tollerata dal 1994, nei Paesi Bassi, dell'eutanasia attivavolontaria; la legalizzazione nel 1996 del suicidio assistito e dell'eutanasia attiva nei Territori del Nord dell'Australia (la legge è stata abrogata subito dopo nel 1997). Contemporaneamente si è assistito al sorgere di movimenti che rivendicano il rispetto della libertà del paziente di disporre della propria vita e di decidere la propria morte, come massima espressione dell'autonomia di scelta dell'individuo. Allo stesso tempo, coloro che si oppongono all'eutanasia volontaria affermano che la legittimazione morale e giuridica di tale pratica per pazienti terminali consapevoli della loro scelta possa significare aprire uno spiraglio verso l'autorizzazione dell'eutanasia per individui handicappati e comatosi gravi, oppure di pazienti psichiatrici più o meno gravi. I Paesi Bassi sono il primo Paese occidentale ad aver legalizzato l'eutanasiaattivavolontaria(aprile 2001), il secondo è stato il Belgio (maggio 2002). In altre nazioni, invece, è consentita in alcuni casi soltanto l'eutanasiapassiva. La legislazione dei Paesi Bassi, in passato pur vietando formalmente la cessazione della vita su richiesta, ne ha permesso la pratica. L'eutanasia, infatti, in questo Stato già dal 1994 non veniva perseguita, qualora fossero stati soddisfatti taluni criteri di diligenza: il malato doveva chiedere esplicitamente l'eutanasia e il medico doveva accertare l'incurabilità del paziente per agire. Il comportamento del medico doveva essere poi esaminato da cinque Commissioni di controllo regionali, che trasmettevano il verdetto al magistrato di competenza, il quale avrebbe deciso se avviare o no un procedimento nei confronti del medico. Se il ricorso all'eutanasia non veniva però giustificato, il medico veniva rinviato a giudizio in base al Codice Penale, nel quale restava valido l'articolo che puniva il reato con un massimo di 12 anni di reclusione. La nuova normativa del 2001, che ha sostituito la precedente, ha depenalizzato quindi l'eutanasia, introducendo nel Codice Penale condizioni necessarie per la non punibilità del medico, che prevedono la dimostrazione dell'assoluta consapevolezza del paziente (i minori di 16 anni devono avere il consenso dei genitori) e la documentazione completa e convincente da parte del medico dell'assenza di terapie alternative. Il medico, inoltre, prima di prendere decisioni, deve consultarsi con un'équipe di colleghi per valutare il caso. Una commissione specializzata ha poi il compito di vigilare sull'intero procedimento e di denunciare i medici responsabili di eventuali irregolarità. Tutte le altre manifestazioni di estinzione della vita su richiesta e di suicidio assistito rimangono, comunque, punibili. Negli Stati Uniti, invece, il diritto all'eutanasia e al suicidio assistito non può essere affermato dalla Costituzione, ma i singoli Stati possono legiferare in materia. Un'apertura nei confronti di questa pratica c'è stata anche da parte della Colombia, dove nel 1997 la Corte Costituzionale ha approvato il ricorso all'eutanasia per i malati in fase terminale che ne facciano esplicitamente richiesta. L'anno dopo lo stesso provvedimento è stato approvato dal governo cinese. Per quanto riguarda il Giappone, l'eutanasia passivaè l'unica pratica riconosciuta. In Danimarca, invece, i parenti di una persona incurabile possono decidere di bloccare le terapie e dal 1993 è consentito ai malati gravi di fare un "testamento biologico" per autorizzare i medici a non protrarre un'eventuale agonia troppo dolorosa. L'assistenza al suicidio in Svezia è considerata un delitto non punibile e in casi estremi il medico può applicare l'eutanasia passiva, cioè decidere di spegnere le macchine che aiutano la respirazione del paziente. Pur non essendo in nessun modo codificata, l'eutanasia passiva è applicata anche in Francia, dove però resta escluso il ricorso all'eutanasia attiva. In Gran Bretagna l'eutanasia non è legale, ma nel 1993 e nel 1994 alcuni medici sono stati autorizzati ad abbreviare la vita di malati tenuti in vita artificialmente. Il suicidio assistito è ammesso in Svizzera, dove i cittadini dichiarati in fase terminale da un ente federale medico autorizzano ad aiutarli a morire chi li ha in cura, con la firma di un documento. In Italia le norme penali assimilano l'eutanasia attiva all'omicidio e viene configurata tra i reati di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al suicidio (Codice Penale art. 579, 580). Il codice di deontologia medica, inoltre, detta precise disposizioni in merito: l'art. 43 stabilisce che "in nessun caso, anche se richiesto dal paziente", il medico "porrà in essere trattamenti diretti a menomare la sua integrità psichica e fisica e, a maggior ragione, azioni capaci di abbreviare la vita del malato". La sospensione della terapia è consentita, comunque, solo se il suo prolungamento si trasforma in "accanimento terapeutico". E' proprio su questo punto che si è sviluppato un acceso dibattito, poiché alcuni casi di pazienti in stato vegetativo permanente sono in vita solo grazie all'alimentazione endovena o comunque sotto assistenza medica, pratica che, secondo alcuni, deve essere assimilata a una terapia farmacologica (e quindi eventualmente soggetta a interruzione) mentre, secondo altri, è parte delle normali cure quotidiane alla persona. I tribunali italiani, chiamati in causa da diversi parenti di malati anche alla luce degli articoli della Costituzione che garantiscono la dignità della persona, si sono finora rifiutati di pronunciarsi in materia, rimandando al legislatore il compito di legiferare su questa delicata questione. Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, il Concilio Vaticano II ha annoverato l'eutanasia attiva e passiva tra "i delitti che guastano la civiltà umana e ledono grandemente l'onore del Creatore"; la condanna è stata ribadita anche nell'enciclica di Giovanni Paolo II, Evangelium vitae (1995), e nel nuovo catechismo che definisce l'eutanasia attiva e passiva "moralmente inaccettabile". Questo nuovo catechismo, tuttavia, è ugualmente contrario anche all'accanimento terapeutico: "L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, o sproporzionate verso i risultati attesi può essere legittima. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire". In Israele, nonostante le leggi ebraiche proibiscano l'eutanasia attiva (ma non la sospensione delle cure), il primo caso di eutanasia passiva è stato reso noto ufficialmente nel 1998, quando un uomo di 49 anni colpito da una malattia degenerativa dei muscoli ha chiesto ai medici di staccare la macchina per la respirazione artificiale. Nei Paesi islamici, è illegale qualsiasi forma di eutanasia, poiché il Corano proibisce di mettere a repentaglio la vita del prossimo, mentre nei Paesi buddisti, è ammessa se ciò "non nasconde odio verso gli altri", ma in pratica non è quasi mai eseguita. Contrario all'eutanasia si è dichiarato anche il Consiglio d'Europa, che nel 1999 si è pronunciato a favore del mantenimento del divieto assoluto di porre intenzionalmente fine alla vita dei malati terminali: ''Il desiderio di morire espresso da un malato incurabile o da un moribondo - si legge nel documento - non può mai costituire una valida base giuridica perché qualcuno ne causi la morte''. Per il Consiglio d'Europa, la priorità deve essere data invece alle cure palliative, in particolare alla somministrazione di farmaci antidolorifici. Ciò non toglie che lo stesso Consiglio d'Europa abbia investito della questione un'apposita commissione di studio, con lo scopo di produrre linee guida per una possibile regolamentazione in materia. Uno dei punti in discussione è infatti il valore legale da attribuire ai cosiddetti “testamenti biologici” o “testamenti in vita”, ovvero alle dichiarazioni effettuate dalla persona in pieno possesso delle proprie facoltà mentali in merito a un'eventuale situazione di malattia gravemente invalidante o con prognosi infausta. Il testamento in vita non ha, al momento attuale (2005), valore legale in Italia, benché il Comitato nazionale di bioetica, organo consultivo del Parlamento, si sia espresso a favore di un suo riconoscimento. In ogni caso la persona non sarebbe autorizzata a esprimere la volontà di essere sottoposta a pratiche ritenute illegali nel Paese (non sarà possibile, per esempio, fare richiesta di eutanasia attiva se questa pratica non sarà legalizzata). Con sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, in Italia è possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico. le condizioni richieste sono quattro: la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale. In base a questa sentenza, nel novembre 2021, per la prima volta in Italia, la ASL delle Marche ha autorizzato il suicidio assistito di un paziente tetraplegico e immobilizzato da dieci anni. In ottobre sono state depositate 1200000 firme per un referendum sull'eutanasia legale con l’abrogazione dell’articolo 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente.

Bibliografia

L. Ciccone, Eutanasia. Problema cattolico o problema di tutti? Roma 1991; A. Sannella, Sulle orme di Endimione. Una riflessione sociologica sull'eutanasia, Roma 2003; M. Aramini, Eutanasia. Spunti per un dibattito, Milano 2006;  M. Galletti, G. Zullo, La vita prima della fine. Lo stato vegetativo tra etica, religione, diritto, Firenze 2008; P. Flores d’Arcais, Questione di vita e di morte, Torino, 2019; E. Savarese, Il tempo di morire. Breve esortazione per una cultura della morte, Napoli 2019.

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