circoscrizióne
Indicesf. [sec. XIV; dal latino circumscriptío-ōnis].
1) Atto ed effetto del circoscrivere.
2) Territorio compreso entro determinati limiti: circoscrizione amministrativa; circoscrizione elettorale. In particolare, in diritto, parte di territorio nel quale si estende la sfera di competenza di ogni singolo giudice. La circoscrizione giudiziaria dello Stato è divisa in distretti, in ciascuno dei quali si trova una Corte d'Appello. Ogni distretto è diviso in circondari, ognuno con un tribunale; ogni tribunale può comprendere una o più sezioni distaccate. Vi sono poi gli uffici del giudice di pace che hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30. La Corte suprema di Cassazione ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. § Circoscrizione di decentramento comunale, organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, che il Comune stesso, qualora la sua popolazione sia superiore a 30.000 abitanti, può istituire. Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti l'istituzione delle circoscrizioni è invece obbligatoria. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia (come ad esempio i Municipi). §Circoscrizione ecclesiastica, delimitazione territoriale della Chiesa cattolica per l'esercizio del potere di giurisdizione al di sotto del pontefice romano e del Sinodo dei Vescovi. L'origine della circoscrizione ecclesiastica viene fatta risalire dai cattolici al periodo apostolico: il Nuovo Testamento parla infatti di “episcopi” preposti a chiese particolari (Epistole di San. Paolo a Tito: 1,5). L'espansione territoriale della Chiesa cattolica romana portò a una maggiore e più complessa suddivisione delle zone di giurisdizione, di cui la fondamentale è quella della diocesi governata dal vescovo. In ordine gerarchico vengono, prima della diocesi, il patriarcato e la primazia, che nella Chiesa di rito latino non godono di giurisdizione sulle diocesi del territorio, diversamente dalla Chiesa di rito orientale (Concilio Vaticano II, Orientalium Ecclesiarum, 1964); la conferenza episcopale, che riunisce le diocesi di una nazione o, eccezionalmente, di più nazioni, e ha potere, in condizioni determinate, anche legislativo (Vaticano II, Christus Dominus, 1965); la provincia ecclesiastica, che comprende più diocesi, a cui presiede il metropolita o arcivescovo. Le circoscrizioni ecclesiastiche assimilate, quanto alla figura giuridica, alla diocesi sono: la prelatura nullius o abbazia nullius, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica, nelle missioni non costituite a gerarchia ordinaria. I territori di missione che non fanno parte di alcun vicariato o di alcuna prefettura apostolica costituiscono le missioni sui iuris e sono retti da un superiore ecclesiastico. L'amministrazione apostolica è una variante giuridica della diocesi. Le circoscrizioni ecclesiastiche nell'ambito della diocesi sono: il vicariato foraneo o decanato o arcipretura; la parrocchia (nei Paesi di missione, la quasi-parrocchia). Le diocesi e le circoscrizioni ecclesiastiche più ampie di queste sono sottoposte alla competenza immediata ed esclusiva, quanto all'erezione, variazione e soppressione, del romano pontefice; le circoscrizioni ecclesiastiche che sono parti della diocesi sono sottoposte invece alla competenza immediata del vescovo (Codice di diritto canonico).