L'inquinamento
L’inquinamento è determinato dall’immissione nell’ambiente naturale di sostanze che provocano alterazioni dell’equilibrio chimico e biologico. Gli ordinamenti giuridici, rilevata la sua pericolosità non soltanto per l’ambiente, ma anche per la salute delle persone, hanno predisposto strumenti normativi di controllo e, soprattutto, di prevenzione, che hanno subito un rilevante sviluppo a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano delle disposizioni dettate dalla Comunità europea.
1. Settori controllati. I settori principali della normativa antinquinamento sono quelli relativi alla prevenzione e alla repressione degli inquinamenti dell’atmosfera e delle acque; esistono inoltre norme contro l’inquinamento del suolo determinato dai rifiuti e per il loro smaltimento; norme rivolte alla tutela del mare; norme relative all’utilizzo di sostanze pericolose; quelle che disciplinano in linea generale, sul piano ambientale, le attività industriali; norme relative alla protezione della fascia di ozono.
2. Controlli. Abrogate per via referendaria dpr 497 4/12/1993 le disposizioni che affidavano alle Unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale finalizzate alla protezione dell’ambiente, comprese quelle in materia di tutela dall’inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo, sono ora affidate all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), che opera in collegamento con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e con l’Agenzia europea per l’ambiente. Inquinamento dell’aria. L’ordinamento italiano ha attuato alcune direttive della Comunità europea in materia di qualità dell’aria e di inquinamento proveniente da insediamenti industriali. È stata così, almeno in parte, sostituita la normativa antismog del 1966, che rimane in vigore per quanto riguarda la disciplina degli impianti termici.
1. Emissioni industriali. dpr 203 24/5/1988 1 La normativa recepita dalle fonti comunitarie riguarda l’inquinamento prodotto da impianti per la produzione di beni e servizi su tutto il territorio nazionale. Tanto gli impianti esistenti al momento di entrata in vigore della legge che i nuovi sono soggetti al conseguimento di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di competenza regionale. Con l’autorizzazione vengono dettate le prescrizioni di esercizio, la periodicità e tipologia dei controlli. A preventiva autorizzazione sono pure assoggettati gli interventi di modifica sostanziale degli impianti che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, nonché il trasferimento dell’impianto. Le autorizzazioni concernono gli impianti industriali nel loro complesso, e non i soli impianti di abbattimento dei fumi.
2. Valori limite e migliore tecnologia disponibile. Per il contenimento delle emissioni il ministro dell’ambiente detta ‘linee guida’, che indicano i cicli tecnologici e la migliore tecnologia disponibile per ridurre gli inquinanti. Sulla base delle linee guida, il ministro dell’ambiente, di concerto con quelli della sanità e delle Attività produttive, fissa i ‘valori limite di emissione’, cioè la concentrazione e/o la quantità di sostanze inquinanti che non possono essere immesse nell’ambiente da un impianto industriale in un determinato periodo di tempo. Con il termine ‘migliore tecnologia disponibile’ si indica il sistema tecnologico sperimentato che consente il contenimento delle emissioni inquinanti in modo favorevole per la protezione della salute e dell’ambiente. Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i valori relativi alla qualità dell’aria, cioè di concentrazione e di esposizione nell’ambiente esterno. Alle Regioni spetta il compito di formulare piani regionali, con la fissazione dei valori di qualità dell’aria e l’individuazione di zone di particolare tutela ove imporre limiti di emissioni anche più restrittivi.
3. Veicoli a motore. Tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico, in particolare nei centri urbani, vanno annoverati gli scarichi degli autoveicoli. Il codice della strada prevede controlli dei veicoli per assicurare che le emissioni di gas inquinanti rientrino nei limiti prestabiliti dal Dlgs 285 30/4/1992, oltre alla verifica della posizione del tubo di scarico e della durata dei dispositivi antinquinamento. In sede di omologazione del veicolo, operano direttive comunitarie che stabiliscono le prescrizioni tecniche da rispettare in protezione dell’ambiente. La tutela delle acque dall’inquinamento. Dlgs 152 11/5/1999 La normativa persegue gli specifici obiettivi della prevenzione e della riduzione dell’inquinamento con il risanamento dei corpi idrici inquinati; del miglioramento dello stato delle acque e dell’adeguata protezione di quelle destinate ad usi particolari; dell’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; del mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità di animali e vegetali ampie e diversificate. Per il raggiungimento di tali finalità, la legge prevede l’impiego di appositi strumenti, quali l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino idrografico unitamente ad un sistema di controlli e sanzioni; il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa statale, e la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato; l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; l’individuazione di misure dirette alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
1. Le competenze. In materia di inquinamento delle acque, sono state conferite alle regioni ed agli enti locali Dlgs 112 31/3/1998 tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato, ed in particolare: la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque dolci di superficie e di quelle destinate alla coltura dei molluschi; il monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse nella produzione di detersivi e detergenti; il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. Tra i compiti che la legge conserva allo Stato, si ricordano la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa dall’inquinamento; l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze nocive che è vietato versare in mare; la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e degli agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici; la determinazione delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti e materiali pericolosi; la regolamentazione dello smaltimento di liquami e fanghi. Rifiuti e inquinamento del suolo. Lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti costituisce uno dei maggiori problemi di politica ambientale; l’ordinamento italiano ha recepito Dlgs 22 5/2/1997 le direttive emanate in questa materia dalla Comunità europea. La gestione dei rifiuti. Costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate su di un apposito elenco e di cui il detentore si liberi o abbia deciso ovvero abbia l’obbligo di disfarsi. Si distinguono, secondo l’origine, in rifiuti urbani e speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. La gestione dei rifiuti – intendendo per tale la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, compreso il controllo delle relative operazioni e quello delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura – rappresenta una attività di pubblico interesse ed è pertanto assoggettata a specifica disciplina, al fine di assicurare tanto una elevata protezione dell’ambiente quanto controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. Recupero e smaltimento dei rifiuti debbono avvenire senza pericolo per la salute umana. Non è inoltre consentito l’impiego di procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e che potrebbero, in particolare, determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, e per la flora e la fauna; causare inconvenienti da rumori od odori; danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati dalla legge. La gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui traggono origine i rifiuti stessi. Nell’ambito del programma di gestione dei rifiuti delineato e disciplinato dal Dlgs 22 5/2/1997 si distinguono tre distinti momenti:
1. La prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, da realizzarsi mediante: lo sviluppo di tecnologie pulite e che consentano un maggior risparmio di risorse naturali; la promozione di strumenti ed azioni ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente, nel corso dell’intero ciclo di vita del prodotto stesso; la messa a punto tecnica e la commercializzazione di prodotti concepiti in maniera tale da contribuire il meno possibile ad incrementare quantità, volume e pericolosità dei rifiuti, e i rischi di inquinamento; lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; la determinazione, nelle gare di appalto, di condizioni che valorizzino capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; la promozione di accordi e contratti di programma volti alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
2. Il recupero dei rifiuti. La riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti deve essere favorita mediante: il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero volte ad ottenere materia prime dai rifiuti; l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti; l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
3. Lo smaltimento dei rifiuti. Costituisce la fase finale del processo di gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. Tramite il potenziamento della prevenzione e delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero si persegue l’obiettivo di ridurre il più possibile i rifiuti da avviare allo smaltimento, che deve essere eseguito facendo ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti.