Il danno ambientale
L 349 8/7/1986 18 Poiché l’ambiente è da considerare, nella sua concezione unitaria, bene pubblico, la legge vieta di danneggiarlo, deteriorarlo o distruggerlo in tutto o in parte, sotto pena di risarcimento nei confronti dello Stato. La protezione dell’ambiente è essenziale per la collettività e per i singoli cittadini, in quanto esso viene costantemente interessato e modificato dalle attività umane, che possono indurre situazioni di squilibrio e pregiudizio, particolarmente nei casi di prelievo indiscriminato delle risorse naturali non rinnovabili e di immissione di sostanze inquinanti.
1. Risarcimento del danno. Chi commetta un fatto doloso o colposo, in violazione di norme di legge o di provvedimenti amministrativi, che comprometta l’ambiente, arrecando danno, deteriorando o distruggendo l’ambiente stesso, è tenuto al risarcimento in favore dello Stato. L’azione di risarcimento è esercitata dallo Stato o dagli enti locali interessati avanti al giudice ordinario in sede civile, o eventualmente in sede penale, secondo le disposizioni sull’esercizio dell’azione civile in sede penale. Anche nei confronti dei pubblici funzionari imputati di danno ambientale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nei giudizi possono intervenire le associazioni di protezione ambientale. Il giudice, ove accerti la responsabilità, condanna al risarcimento del danno arrecato, determinato anche in via equitativa, e se possibile al ripristino dei luoghi a spese del responsabile.