I beni paesaggistici
Per paesaggio si intende una parte omogenea del territorio i cui peculiari caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle specifiche interrelazioni; tutela e valorizzazione sono dirette alla salvaguardia dei valori che il paesaggio esprime quali manifestazioni percepibili di identità. Sono qualificati beni paesaggistici gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, ed in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (quali, ad esempio, le bellezze panoramiche), le aree tutelate per legge (territori costieri, ghiacciai, parchi e riserve nazionali e regionali, ecc.), ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.
1. La pianificazione paesaggistica. Le regioni svolgono i compiti loro affidati in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio sottoponendo l’uso del territorio ad una specifica regolamentazione. Ciò avviene mediante l’approvazione di piani paesaggistici o di piani urbanistico- territoriali, riguardanti l’intero territorio regionale. Con riferimento ai beni paesaggistici, il piano definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Parchi e riserve naturali. Sono enti di conservazione naturale del territorio, il cui tipo più antico e importante è il parco nazionale, nato per proteggere ambienti di particolare interesse per flora, fauna, natura geologica o bellezza paesaggistica, favorendo nel contempo la fruizione di tali beni da parte di tutti. Tra i parchi nazionali esistenti in Italia ricordiamo: Gran Paradiso, Stelvio, Abruzzo, Circeo. La riserva naturale si prefigge, invece, scopi diversi e specifici ed è istituita con decreto del ministero dell’ambiente, sentita la Regione. A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni di protezione naturalistica dpr 616 24/7/1977, queste hanno istituito, con proprie leggi, numerosi parchi e riserve regionali. Il parco è un ente con personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco, sottoposto alla vigilanza del ministro dell’ambiente. L’ente adotta un regolamento che prevede le attività che possono essere svolte nel parco (ad es., costruzione di opere, attività di ricerca scientifica) e quelle vietate (ad es., disturbo delle specie animali, danneggiamento delle specie vegetali, modifica del regime delle acque, uso di fuochi all’aperto). Chi viola tali disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. Il regolamento deve rispettare un piano più ampio che disciplina l’organizzazione del territorio del parco, l’accessibilità al pubblico, eventuali servizi di gestione (campeggi, musei, uffici informativi), gli indirizzi di intervento sulla flora e sulla fauna.