L'impatto ambientale

È la modificazione dell’ambiente provocata dalla realizzazione di 6 un’opera umana o dallo svolgimento di un’attività. Per alcune categorie di opere in grado di produrre modificazioni rilevanti è previsto un controllo preventivo della loro compatibilità con la conservazione dell’ambiente, denominato valutazione di impatto ambientale.


1. Valutazione di impatto ambientale. I progetti delle opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente debbono essere assoggettati, prima della loro approvazione, a una valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) rivolta ad accertarne la compatibilità. Il progetto deve essere trasmesso, con i relativi studi di impatto ambientale, al ministero dell’Ambiente e tutela del territorio, al ministero dei Beni e delle attività produttive e alla Regione interessata. L’annuncio della trasmissione del progetto deve essere pubblicato su due quotidiani; nel termine di 30 giorni dall’annuncio qualsiasi cittadino può presentare osservazioni o pareri sull’opera soggetta alla v.i.a. Il ministero per l’ambiente, sentita la Regione interessata e di concerto con il ministero dei beni culturali, deve pronunciarsi sulla compatibilità ambientale entro 90 giorni, salva proroga del termine o pronuncia interlocutoria per richiesta di integrazioni documentali. Qualora i 90 giorni decorrano senza alcun pronunciamento, la procedura di approvazione del progetto può proseguire.


a) Opere assoggettate alla v.i.a. Tra le opere assoggettate alla v.i.a. si possono ricordare: raffinerie di petrolio greggio; centrali termiche e nucleari; impianti di stoccaggio o eliminazione di rifiuti tossico- nocivi o residui radioattivi; acciaierie; impianti chimici; impianti di estrazione, produzione e trattamento dell’amianto; autostrade, tronchi ferroviari e aeroporti; porti marittimi e interni; dighe. Norme di dettaglio prevedono le modalità per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione del giudizio di compatibilità.