GLOSSARIO

P

pagamento con surrogazioneforma di successione nel credito, in cui un terzo, nel pagare il debito altrui, subentra al creditore originario nel diritto che questi vantava verso il debitore. Il pagamento con surrogazione soddisfa il creditore, ma non estingue l'obbligazione; il terzo acquista il medesimo credito di cui ha procurato soddisfazione, unitamente ai diritti a esso connessi, e non un diverso diritto di credito.
pagamento dell'indebitocc 2033 s situazione giuridica in cui una persona paga credendosi erroneamente debitore. In questo caso, non esistendo alcun rapporto obbligazionario, la persona ha diritto di farsi restituire ciò che ha pagato più gli eventuali interessi.
pagamento per interventopagamento nel pagherò cambiario da parte di una persona diversa dall'obbligato principale, indicata dal traente, dal girante, dall'avallante.
par condicio creditorumcc 2741 (dal latino 'condizione paritaria dei creditori'), principio in forza del quale tutti i creditori hanno uguali diritti di essere soddisfatti su tutti i beni del debitore salvo eventuali cause legittime di prelazione. Ne consegue che in caso di insufficienza dei beni del debitore a soddisfare tutti i creditori ognuno di essi sarà soddisfatto soltanto parzialmente in proporzione all'entità del suo credito.
parabancariosettore collegato a quello bancario tramite una società che la banca controlla o a cui è collegata. L'attività parabancaria si sviluppa in quattro direttive: ­ acquisizione del risparmio mediante emissione di titoli innovativi (certificati immobiliari, certificati finanziari, fondi comuni di investimento) in grado di fronteggiare la concorrenza dei titoli pubblici ad alto rendimento; ­ concessione di forme speciali di credito, attraverso contratti di leasing e factoring; ­ emissione di nuovi strumenti di pagamento, come le carte di credito e di debito; ­ esecuzione di prestazioni altamente specializzate, come le attività di revisione e certificazione, di gestione fiduciaria, di consulenza.
parentelacc 74 s il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso stipite; sono parenti in linea retta le persone che discendono una dall'altra e in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. La legge riconosce il vincolo di parentela solo fino al sesto grado.
partecipazioni sociali reciprochesituazione nella quale una società per azioni sottoscrive parte delle azioni di un'altra, che a sua volta sottoscrive parte delle azioni della prima. La legge cc 2360 fa divieto alla società per azioni di costituire un'altra società (o di aumentarne il capitale) mediante la sottoscrizione reciproca delle azioni corrispondenti, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona: è il caso, ad es., della società A che sottoscrive per una certa somma il capitale della società B, la quale, a sua volta, sottoscrive per un'identica somma il capitale della società A. L'operazione è vietata perché la stessa somma di denaro va a formare il capitale di entrambe le società, contravvenendo così alle regole generali sulla formazione del capitale sociale. 1. Partecipazioni reciproche di s.p.a. quotate in borsa. Il divieto delle partecipazioni reciproche non vale, però, nel caso di acquisto di azioni sul mercato, che mette due società per azioni sostanzialmente su di un piano di reciproca partecipazione azionaria (v. gruppo di società). Sono in vigore speciali regole per il caso della partecipazione a società quotate in borsa (o ammesse alla negoziazione al mercato ristretto), in misura superiore al 2% del loro capitale, nonché per il caso in cui una società per azioni, quotata in borsa o ammessa al mercato ristretto, partecipi al capitale di un'altra società per azioni (o s.r.l.) in misura superiore al 10% del capitale di queste ultime: i soggetti che partecipano nelle misure indicate devono darne avviso alla società partecipata e alla CONSOB, entro 30 giorni dal momento in cui i limiti di partecipazione (rispettivamente del 2 e del 10%) sono stati superati. È sospeso il diritto di voto per le azioni partecipate oltre i detti limiti, la cui comunicazione sia stata omessa: nel caso in cui, contravvenendo a tale regola, il diritto di voto venga esercitato, la deliberazione può essere impugnata, oltre che dai soci, dagli amministratori, e dai sindaci, anche dalla CONSOB.
partecipazioni statalisituazione in cui lo Stato interviene nell'attività economica di alcune aziende. Tale possibilità è prevista anche dalla Costituzione cost 41. L'intervento statale può avvenire mediante l'esercizio diretto o indiretto di attività economiche o tramite la partecipazione statale. Lo Stato, attraverso apposite società per azioni ­ forma assunta dagli ex enti di gestione in attuazione del programma di privatizzazione varato dal governo ­ che partecipano come soci di società commerciali, provvede al controllo di queste ultime: esempi sono costituiti dall'Istituto ricostruzione industriale (IRI) che controlla numerose imprese private, e dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) che controlla molte imprese petrolifere.
partito politicoassociazione volontaria di individui, basata su una comunanza d'interessi ideali e pratici, su una comune concezione della politica, dei programmi da realizzare e dei fini da raggiungere, sia partecipando all'esercizio del potere, sia esercitando su questo pressioni e influenze dall'esterno. Il partito riveste la natura giuridica di associazione non riconosciuta, quindi non costituisce un vero e proprio soggetto di diritto ma un'entità alla quale, ciò nonostante, l'ordinamento giuridico attribuisce situazioni giuridiche attive e passive. Il sistema politico del nostro Paese è fondato sulla molteplicità dei partiti. La determinazione della politica del Paese deve avvenire con metodo democratico e a tale principio si deve informare sia l'organizzazione interna del partito sia l'attività esterna dello stesso. 1. Il finanziamento pubblico dei partiti. Col referendum del 18.IV.1993 è stata parzialmente abrogata la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Delle due forme di finanziamento previste è scomparso il finanziamento pubblico annuale mentre permane quello straordinario. Quest'ultimo è erogato dal presidente della Camera ai segretari dei partiti politici in occasione di consultazioni elettorali.
patrimonio socialeinsieme dei conferimenti dei soci che vanno a formare la somma delle utilità economiche di spettanza della società. Nel corso dell'attività sociale, i soci possono decidere di non ripartire tutti gli utili, formando delle riserve oppure operando nuovi investimenti, che vanno così a incrementare il patrimonio sociale. Nelle società di capitali, il patrimonio sociale rappresenta l'unica garanzia per i creditori sociali, in quanto nessun socio è responsabile per i debiti sociali, dei quali risponde solo la società con le sue risorse, rappresentate dal suo patrimonio.
patteggiamentonel processo penale, patto concordato fra il pubblico ministero e l'imputato sulla pena da applicare. Il fulcro dell'accordo è costituito dal negoziato sulla pena: le parti fissano la pena e la diminuiscono in una misura fra loro convenuta, fino a un terzo. Il giudice controlla se le parti abbiano dato al fatto l'esatta definizione giuridica e se sussistano effettivamente le circostanze indicate e valutate dalle parti; eseguita la verifica, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata dalle parti, senza alcuna variazione.
patto di provaclausola apposta a un contratto di lavoro subordinato, mediante la quale le parti si riservano il diritto reciproco di recedere dal contratto stesso senza alcun obbligo di motivazione né di preavviso, per un certo periodo a decorrere dall'inizio del rapporto (cosiddetto periodo di prova), decorso il quale, senza che alcuna di esse abbia receduto, il rapporto diviene definitivo. La legge L 604 15/7/1966 dispone infatti che il periodo di prova non può superare la durata di 6 mesi e che il patto di prova deve risultare da atto scritto". 1. Licenziamento in prova. In linea di principio il licenziamento intimato durante o al termine di un periodo di prova non deve essere giustificato dal datore di lavoro. Esso è però impugnabile in sede giudiziale dal lavoratore, che può ottenere una pronunzia di illegittimità dello stesso, ad es., in caso di licenziamento per motivi discriminatori.
patto successorioaccordo mediante il quale una persona dispone della propria successione, o rinuncia a priori a ogni diritto a lui eventualmente spettante su una successione non ancora aperta, o dispone dei diritti che da una successione non ancora aperta gli potrebbero derivare. Nel nostro ordinamento tutti i patti successori sono vietati: solo la legge e il testamento infatti possono essere causa di assegnazione ereditaria.
Pensione ai superstitiNe sono titolari i superstiti del soggetto già pensionato e deceduto, e cioè che al momento del decesso avesse già conseguito il diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia. Si intendono per superstiti alcuni congiunti del pensionato: i figli minori di 18 anni (età elevata a 21 per il caso di frequenza a scuola media superiore, e a 26 per il caso di frequenza a corsi universitari), o di qualsiasi età qualora inabili al lavoro, che risultino a carico del genitore al momento della morte; identico diritto è riconosciuto al coniuge. Qualora non vi siano coniuge e figli, o i medesimi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto è riconosciuto ai genitori sopra i 65 anni, sempre che non risultino titolari essi stessi di pensione e che siano a carico del pensionato deceduto; nel caso in cui pure i genitori manchino, il diritto passa ai fratelli celibi e alle sorelle nubili invalidi al lavoro in via permanente, sempre sul presupposto che il lavoratore deceduto provvedesse al loro sostentamento. Ai soggetti individuati secondo i criteri esposti spetta un'aliquota percentuale della pensione corrisposta al congiunto deceduto.
pèrmutacc 1552 (o baratto), contratto che ha per oggetto il reciproco scambio della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro: si tratta quindi della più elementare forma di scambio. È utilizzata, attualmente, solo per scambi di limitato valore economico; si applicano a essa le norme stabilite per la vendita, se compatibili cc 1555.
pertinenzecc 817 cose destinate a ornare o completare un'altra cosa, che nei contratti di compravendita si trasferiscono (se le parti non dispongono diversamente) insieme alla cosa principale; anche in tutti gli atti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale si comprendono le pertinenze (ad es., l'autorimessa è pertinenza di un'abitazione, la ruota di scorta è pertinenza di un'auto).
petizione di ereditàcc 533 azione che la legge concede all'erede per dimostrare la propria qualità di successore a titolo universale e per conseguire l'immissione effettiva nel patrimonio del defunto; l'attore dovrà quindi fornire soltanto la prova della propria qualità di erede e non anche il suo particolare diritto sui beni ereditari o su alcuni di essi. Il presupposto fondamentale della petizione di eredità è l'impossessamento, a titolo di erede o senza titolo alcuno, da parte di un terzo (l'erede apparente) di beni compresi nel patrimonio ereditario, azione concessa non solo all'erede, ma anche ai coeredi e agli eventuali creditori dell'erede.
petizione, diritto dicost 50 diritto, garantito dalla Costituzione, che consiste nella richiesta da parte di un certo numero di cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento. Il suo esercizio costituisce uno degli istituti di democrazia diretta e attraverso esso i cittadini possono portare a conoscenza del Parlamento situazioni ed esigenze che rivestano un pubblico interesse. La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente senza limiti di numero e non richiede particolari formalità, eccetto l'autenticazione della firma del proponente. La normativa sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune prevede che il diritto di petizione possa essere esercitato dagli elettori anche nei confronti dei Consigli comunali e circoscrizionali per quanto riguarda gli affari di loro competenza.
piani di insediamenti produttivi (p.i.p.)piani particolareggiati che individuano le aree da concedere a basso prezzo per la realizzazione di insediamenti produttivi.
piani di lottizzazionestrumenti urbanistici di iniziativa privata per attuare il piano regolatore generale, specialmente nelle aree destinate ad insediamenti produttivi o residenziali. L'amministrazione comunale accerta la conformità del piano di lottizzazione al piano regolatore generale e stipula una convenzione con i proprietari i quali devono cedere gratuitamente le aree per le opere di urbanizzazione primaria (luce, gas ecc.), partecipare alle spese di urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole, mercati ecc.), realizzare l'opera entro determinati termini.
piani per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.)sono piani particolareggiati predisposti per acquisire aree situate in zone munite di opere di urbanizzazione e cederle a privati o enti pubblici che si impegnino a costruire alloggi. Tutte le aree comprese nei piani possono essere cedute dal Comune in proprietà o in superficie. Assegnatari di queste aree possono essere gli istituti autonomi popolari, le cooperative edilizie e i proprietari stessi delle aree, a patto che si impegnino a edificare in conformità a quanto stabilito nel piano.
piani regolatori particolareggiati (p.r.p.)strumenti esecutivi dei piani regolatori generali che devono contenere: le reti stradali e i principali dati altimetrici, le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade o piazze, le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili, gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare ecc. I piani particolareggiati hanno la durata massima di 10 anni.
piani territoriali di coordinamento (p.t.c.)riguardano più circoscrizioni comunali che presentano affinità urbanistiche e sono adottati dalle Province in base alla riforma delle autonomie locali L 142/90. I p.t.c. devono contenere direttive sulle zone da riservare a speciali destinazioni e su quelle sottoposte a speciali vincoli (ad es., di interesse storico), sulla rete delle principali linee di comunicazione, sulle aree da scegliere per la localizzazione di impianti di particolare importanza (ad es., aeroporti).
piani territoriali regionali o intercomunaliriguardano l'assetto urbanistico di due o più Comuni che presentano omogenee caratteristiche di sviluppo. La loro applicazione risulta scarsa.
potestàsituazione soggettiva attiva esercitata nell'interesse altrui (ad es., potestà dei genitori).
prefettorappresentante del governo nell'ambito provinciale nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro degli interni e deliberazione del Consiglio dei ministri. Svolge funzioni che attengono a tutti i settori dell'amministrazione statale, ma le sue attribuzioni sono state notevolmente ridimensionate in seguito ai trasferimenti dei poteri alle Regioni. In quanto rappresentante del governo, il prefetto deve uniformarsi alle sue direttive e godere della sua fiducia; nel caso in cui venisse meno tale rapporto fiduciario il governo potrebbe discrezionalmente rimuoverlo sia dalla sede sia dalle funzioni, mediante delibera del Consiglio dei ministri, trasferendolo, quindi, o a un'altra prefettura o destinandolo ad altri incarichi.
preleggidisposizioni premesse agli articoli del codice civile; constano di 31 norme riguardanti le fonti del diritto, l'efficacia e l'interpretazione della legge.
principio del buon andamentosi riferisce all'efficienza della funzione amministrativa nell'erogazione dei servizi e nell'esecuzione delle opere pubbliche.
principio di imparzialitàla pubblica amministrazione deve trattare i cittadini nello stesso modo, senza attuare discriminazioni o favoritismi.
principio di legalitàogni atto della pubblica amministrazione deve essere fondato su una legge; i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge cost 97.
procedimento aggravatoprevisto dall'art. 138 cost. per l'approvazione di una legge costituzionale, richiede la doppia deliberazione da parte delle due Camere e un intervallo fra la prima e la seconda deliberazione non inferiore a 3 mesi, e la maggioranza assoluta nella seconda votazione dei membri di ciascuna Camera. Il progetto di legge costituzionale, una volta approvato, non si trasforma immediatamente in legge, ma resta allo stato di progetto e come tale viene pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" al fine di renderne noto il contenuto. 1. Referendum costituzionale. Entro 3 mesi da tale pubblicazione, 500 000 elettori, un quinto dei membri di ciascuna Camera o 5 Consigli regionali possono richiedere che il progetto sia sottoposto a referendum popolare. Se decorrono i 3 mesi e il referendum non viene richiesto il progetto si intende tacitamente approvato dal corpo elettorale. Nel caso in cui, invece, venga richiesto, il progetto si intende approvato qualora abbia ottenuto nel referendum la maggioranza dei voti validi. Il progetto di revisione costituzionale, approvato espressamente (mediante il referendum), o tacitamente, si trasforma in legge che verrà promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata con le forme previste dalla legge. 2. Approvazione a maggioranza qualificata. Se però nella seconda votazione parlamentare il progetto viene approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti si trasforma in legge e non è prevista la possibilità di sottoporre il progetto a referendum.
processo di cognizionetipo di processo civile, che è lo strumento idoneo per accertare e dichiarare l'esistenza o meno di un diritto. Con la sentenza (atto finale del processo di cognizione) il giudice infatti stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, dopo aver esaminato le domande proposte dalle parti. Il processo di cognizione è minuziosamente regolato dalla legge perché considerato più importante rispetto a quello di esecuzione (che serve a soddisfare i diritti) e ai procedimenti cautelari (che servono ad assicurare le prove e i beni da utilizzare negli altri processi).
promessa al pubblicocc 1989 la promessa al pubblico si riferisce a una prestazione a chi si trovi in una certa situazione, o abbia compiuto una determinata azione (l'esempio classico è quello della promessa di ricompensa, pubblicata su di un quotidiano, a chi abbia ritrovato un cane fuggito). È fonte di obbligo per il promittente a prescindere da qualsivoglia accettazione, e può essere revocata soltanto per giusta causa.
promessa di pagamentocc 1988 fatta da una parte nei confronti di un'altra, dà il vantaggio, nel caso di mancato pagamento, di evitare l'onere di provare l'obbligazione: cioè, fino a prova contraria data da chi ha fatto la promessa, la si presume esistente.
promessa unilateraleatto di un soggetto, dal quale sorge a suo carico un'obbligazione. Secondo la legge cc 1987 produce effetti obbligatori solo nei casi di promessa di pagamento, ricognizione del debito, promessa al pubblico, titoli di credito.
proposta contrattualeatto unilaterale con il quale si propone un contratto, a determinate condizioni, a una certa persona: si conclude cc 1326 quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; un'accettazione difforme costituisce una nuova proposta, che l'originario proponente può accettare o no. La proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto cc 1328: ma se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di aver notizia della revoca, chi opera la revoca deve rimborsargli le spese sopportate. La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente prima della conclusione del contratto tolgono efficacia alla proposta, salvo che si tratti di proposta che il proponente si è impegnato a tenere ferma per un certo tempo (proposta irrevocabile), nel qual caso anche la revoca rimane senza effetto. La proposta contrattuale fatta da un imprenditore nell'esercizio dell'impresa non perde efficacia se questi muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che diversamente debba intendersi, data la speciale natura del contratto cc 1330.
protestoconstatazione, fatta da un pubblico ufficiale (detta perciò solenne) del mancato pagamento della cambiale o di un assegno. Redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario e nei piccoli Comuni dal segretario comunale, dev'essere compilato entro i 2 giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale e redatto su un foglio di allungamento unito alla cambiale. I protesti effettuati in ciascuna Provincia sono resi noti tramite il bollettino dei protesti cambiari, pubblicato ogni 15 giorni a cura della Camera di commercio; il debitore che esegue il pagamento entro 5 giorni può chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco presentando domanda al presidente del tribunale entro il giorno successivo al pagamento. In seguito all'atto di protesto il possessore della cambiale insoluta può svolgere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta) o di regresso (azione di regresso) attraverso tre fasi: a) atto di precetto, intimazione di pagare l'importo della cambiale insoluta aumentato delle spese e interessi entro un termine non inferiore a 10 giorni; b) pignoramento dei beni, ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'esprepriazione e i frutti di essi; anche in questa fase il debitore ha la possibilità di versare la somma dovuta all'ufficiale giudiziario, il quale provvederà a farla avere al creditore; c) vendita dei beni pignorati fase con la quale si procede al realizzo dei beni pignorati per soddisfare il credito; la vendita viene effettuata all'asta, con assegnazione al maggior offerente. Le azioni cambiarie non sono dunque rivolte contro la persona fisica dell'obbligato, ma contro i suoi beni. Per quanto riguarda il mancato pagamento di un assegno bancario, il protesto è superfluo per agire contro il traente, mentre è necessario per esercitare l'azione di regresso nei confronti dei giranti e dei loro avallanti.
provvedimento amministrativoatto consistente in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione. Caratteristiche tipiche del provvedimento amministrativo sono l'autoritarietà, l'esecutività, l'inoppugnabilità, l'esecutorietà, la tipicità. a) Autoritarietà. Il provvedimento può unilateralmente, cioè in base alla sola volontà della pubblica amministrazione e anche contro la volontà del destinatario, modificare la situazione giuridica di quest'ultimo. b) Esecutività. Il provvedimento produce automaticamente l'effetto previsto dalla legge. c) Inoppugnabilità. Tutti i provvedimenti, una volta decorsi i termini di impugnazione diventano incontestabili. d) L'esecutorietà. La legge riconosce alla pubblica amministrazione il potere di far eseguire immediatamente il provvedimento, anche contro la volontà del destinatario e senza che occorra, per conseguire tale risultato coattivo, alcuna pronuncia giurisdizionale. e) Tipicità. Ogni provvedimento è finalizzato al conseguimento di un preciso risultato. Fondamento della necessaria tipicità sono, per quelli favorevoli ai destinatari, i principi di imparzialità e buona amministrazione; per quelli sfavorevoli il principio di legalità, in base al quale essi devono avere una certa forma e un certo contenuto. 1. Classificazione dei provvedimenti amministrativi. I numerosissimi provvedimenti amministrativi possono essere classificati in provvedimenti estensivi delle situazioni giuridiche (autorizzazioni, concessioni ecc.) e provvedimenti restrittivi delle situazioni giuridiche (ordini, espropriazioni, requisizioni, confische ecc.).
pubblico ministeromagistrato che si occupa di sostenere l'accusa nel processo penale e di partecipare all'azione civile in quello civile. Nel secondo caso la sua attività è assai ridotta; nel processo penale invece la sua attività è obbligatoria ogni volta che si debba esercitare l'azione penale: trova la sua ragion d'essere nel fatto che il pubblico ministero rappresenta la collettività e il suo interesse a che coloro che commettono un reato vengano scoperti e puniti. Appartiene a una procura della Repubblica, è un sostituto procuratore della Repubblica che dipende dal procuratore capo o procuratore della Repubblica presso la pretura o presso il tribunale, oppure dipende dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello o presso la Corte di cassazione (a seconda del suo incarico).