GLOSSARIO

F

facoltàmanifestazione del diritto soggettivo compresa nel diritto stesso, manca di autonomia e di conseguenza nasce e si estingue con il diritto soggettivo.
fascismoforma di stato totalitario nella quale il potere, pur in presenza di una monarchia limitata, è concentrato nelle mani di un dittatore, capo di un partito unico. Il regime fascista, realizzatosi in Italia nel ventennio 1922/1943 abolì progressivamente le istituzioni liberali e soppresse i diritti di libertà dei cittadini.
fattispeciesituazione o fatto previsto dalla legge, a cui la norma ricollega determinati effetti giuridici. Se il fatto previsto è uno solo, la fattispecie è detta semplice; se i fatti sono più d'uno, è detta complessa. La fattispecie può essere distinta inoltre in: a) astratta, consistente nell'ipotesi delineata teoricamente dal legislatore (ad es., "chiunque cagioni la morte di un uomo"); b) concreta, rappresentata dal fatto che si verifica nella realtà e che per realizzare gli effetti previsti dalla norma deve essere conforme alla fattispecie astratta da questa prevista (ad es., l'omicidio di A da parte di B farà realizzare l'applicazione della sanzione prevista dalla norma penale sull'omicidio).
fede di depositotitolo di credito rappresentativo delle merci giacenti nei magazzini generali; è trasferibile mediante girata.
ferieperiodo di riposo retribuito, di norma continuativo e direttamente proporzionato all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore dipendente. L'istituto delle ferie è stabilito dalla Costituzione cost 36, secondo la quale il lavoratore ha diritto "a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Le ferie rappresentano quindi un diritto indisponibile del lavoratore, e ogni accordo diretto alla rinuncia a esse è nullo, con tutte le conseguenze del caso.
fido bancarioimporto massimo di credito che una banca concede a un cliente che ne abbia fatto richiesta, dopo averne accertato le capacità di reddito e le doti morali. Tale somma può essere concessa sotto qualsiasi forma. Il fido può essere generale o particolare, diretto o indiretto. È generale quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente, che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione a seconda delle sue necessità. È particolare quando per ogni tipo di operazione viene indicato distintamente l'importo disponibile. Ad es., se la banca concede un fido di 150 milioni, disponendo gli importi di 20 milioni per sconto di pagherò diretti, di 70 milioni per sconto di cambiali commerciali e di 60 milioni per apertura di credito in conto corrente, il fido concesso è particolare; se invece mette a disposizione del cliente 150 milioni, senza limitazioni, il fido è generale. Quando il credito viene utilizzato direttamente dal cliente che ne ha fatto richiesta il fido è detto diretto. Quando il cliente ottiene di poter cedere alla banca i propri crediti verso terzi il fido è indiretto: in tal caso la banca riscuote ciò che spetta dal terzo debitore e, solo se questi alla scadenza non fa fronte al pagamento, si rivale sul proprio cliente.
fissato bollatodocumento sul quale devono essere redatti i contratti che hanno per oggetto i valori mobiliari; l'uso è imposto dalla legge. I fissati sono soggetti a bollature per il pagamento della speciale tassa sui contratti di borsa. L'importo della tassa è diverso a seconda dei soggetti contraenti (agenti di cambio, banche, privati) e dell'oggetto del contratto (azioni, titoli di Stato e obbligazioni, divise estere). Ogni fissato bollato è formato da due fogli staccabili, uno dei quali rimane a colui che ha venduto i titoli e reca la firma del compratore, mentre l'altro è consegnato al compratore e firmato dal venditore.
Fondi pensionefondi di previdenza complementare cui i lavoratori potranno rivolgersi per integrare i trattamenti della previdenza obbligatoria.
forma degli attimodo con il quale deve essere manifestata la volontà di chi sta stipulando un negozio giuridico. La legge prevede in genere la libertà di forma; perciò di regola è sufficiente che la dichiarazione di volontà risulti chiaramente comprensibile ai soggetti cui è diretta; tuttavia esistono negozi per i quali una particolare forma risulta necessaria per la prova (forma ad probationem), o la cui validità è condizionata all'adozione di una particolare forma (forma ad substantiam), in mancanza della quale il negozio è nullo. La forma richiesta cc 1350 è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata; la legge elenca gli atti da fare per iscritto, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; i contratti che costituiscono, modificano, trasferiscono o estinguono diritti reali su beni immobili, o che su tali beni costituiscono diritti personali di godimento per una durata superiore ai 9 anni.
frutticc 820 beni provenienti da altri beni. Si distinguono in frutti naturali e frutti civili. I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti di miniere, cave e torbiere. Sino a quando non ha luogo la separazione del frutto dalla cosa da cui esso proviene, il frutto forma parte del bene da cui deriva. I frutti civili sono, invece, quelli che si percepiscono dalla cosa come corrispettivo del godimento della cosa stessa da parte di altri. Sono frutti civili gli interessi dei capitali, i canoni enfitèutici, le rendite vitalizie, il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili sono di proprietà del soggetto al quale appartiene la cosa che, indirettamente, li produce. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.