venditio bonorum

nel diritto romano (propriamente, vendita dei beni), atto conclusivo del procedimento di esecuzione patrimoniale, introdotto e regolato dal pretore, nei confronti del debitore insolvente o del debitore morto senza eredi. Il procedimento si apriva con la richiesta dei creditori al pretore di essere immessi nei beni dell'insolvente. I creditori procedevano poi alla nomina di un magister che, fatto l'inventario dei beni, redigeva un bando con le condizioni di vendita all'incanto e, dopo un periodo di tempo determinato, procedeva alla vendita, aggiudicando il patrimonio a chi offriva ai creditori la più alta percentuale.

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