Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino exsecutío-ōnis]. Atto ed effetto dell'eseguire; anche il modo in cui qualche cosa viene eseguita: un vaso di pregevole esecuzione; esecuzione di un lavoro, di un brano musicale, di un esercizio ginnico, ecc.; un piano di facile esecuzione; in diritto, atto con cui si porta a compimento un provvedimento giudiziario o amministrativo; in particolare, esecuzione capitale, uccisione di un condannato a morte; luogo di esecuzione, dove si eseguono le condanne a morte; coattiva, in economia, vedi liquidazione.

Diritto romano

Procedimento di esecuzione, procedimento diretto ad assicurare, coattivamente, la soddisfazione del creditore. Presupponeva l'accertamento dell'esistenza di un credito e l'insolvenza del debitore. Nella procedura per legis actiones l'esecuzione aveva carattere personale, o patrimoniale. Col processo formulare il creditore ebbe l'alternativa tra l'actio iudicati e la missio in bona con conseguente vendita dei beni. Nella revisione del processo, se il convenuto non provava l'irregolarità del precedente giudizio, incorreva in una pena pecuniaria doppia di quella non soddisfatta, mentre l'attore poteva costringere il debitore a scontare il suo debito lavorando. Per l'esecuzione patrimoniale regolata dal pretore, vedi .

Diritto amministrativo

Complesso di mezzi con cui l'amministrazione realizza i propri diritti. Essi sono: esecuzione forzata, per dar corso a un'obbligazione di dare (per esempio vendita forzata di beni per adempiere a un pagamento); esecuzione d'ufficio, riguardante obbligazioni fungibili di fare (per esempio demolizione di costruzioni abusive); esecuzione per coercizione diretta, per le obbligazioni non fungibili (per esempio la vaccinazione obbligatoria).

Diritto civile

L'esecuzione attua in via forzosa un diritto certo, rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione. In questo caso l'esecuzione si attua con l'espropriazione, con la consegna o il rilascio di una cosa (quando l'obbligante risulta inadempiente), con l'obbligo a concludere un contratto (dove la sentenza del giudice si sostituisce alla mancata dichiarazione di volontà da parte dell'obbligato), con l'esecuzione degli “obblighi di fare o non fare”. Limiti all'esecuzione forzosa sono dati dall'interesse economico generale (rientra, per esempio, in questo ordine d'idee la procedura concorsuale nel fallimento).

Diritto penale

L'esecuzione costituisce la parte finale del processo, quando la sentenza è diventata irrevocabile. In alcuni casi è però prevista anche un'esecuzione provvisoria. L'esecuzione di pene detentive è differibile nel caso, per esempio, di donna incinta.

Diritto processuale

Per quanto concerne l'attività processuale: nelle cause civili l'esecuzione presuppone un provvedimento del giudice o un documento che attesti una determinazione negoziale, che la legge riconosce atta a dar inizio al processo di esecuzione; a richiesta della parte l'esecuzione può essere resa provvisoriamente esecutiva, purché la domanda si basi su un atto pubblico, su una scrittura privata riconosciuta, su una sentenza passata in giudicato o qualora il ritardo ne metta in pericolo l'effettuazione. La legge 26 novembre 1990, n. 353 ha modificato alcune norme in materia di esecuzione. Mentre prima della riforma la sentenza di 1° grado poteva essere resa esecutiva provvisoriamente su richiesta della parte interessata, ora la sentenza di 1° grado è di per sé provvisoriamente esecutiva tra le parti. Conseguenza di tale riforma è che sarà il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, qualora ricorrano gravi motivi, a sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata. L'esecuzione si compie per mezzo del processo esecutivo e a seconda della natura del diritto insoddisfatto si distingue in espropriazione forzata (presso il debitore o presso il terzo), esecuzione forzata per consegna o rilascio, esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare. Competente nel processo di esecuzione per l'espropriazione forzata è il tribunale (articolo 9 del codice di procedura civile). La legittimità dell'esecuzione forzata nei confronti dei beni di uno Stato estero è riconosciuta per i beni che lo Stato possiede in quanto soggetto di diritto privato, non vale per quelli destinati a pubblica utilità. Nel processo penale, è il Pubblico Ministero a curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti divenuti irrevocabili. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Il Pubblico Ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il Pubblico Ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione (che è il giudice che ha deliberato il provvedimento) l'applicazione della disciplina del concorso formale dei reati o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione in tal caso, accettando la richiesta, provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. Vigila sull'esecuzione delle pene il giudice di sorveglianza. La legge 3 agosto 1998, n. 302, nel modificare alcune norme del codice di procedura civile, ha introdotto nella procedura esecutiva una figura nuova, il notaio, che può intervenire nelle operazioni di vendita, liberando il giudice dall'esecuzione di tali incombenze. Il notaio, delegato al compimento delle operazioni di vendita con incanto, dei beni immobili o mobili registrati, provvede alla determinazione del valore del bene, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice. Può autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'assegnatario o dell'aggiudicatario, provvede alla fissazione di ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, in conseguenza del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione, e infine provvede alla formazione del progetto di distribuzione e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Al notaio compete, inoltre, la redazione e la sottoscrizione del verbale di incanto. Avvenuto il versamento del prezzo, il notaio predispone il decreto di trasferimento e, “senza indugio”, trasmette il fascicolo al giudice dell'esecuzione. Contro gli atti del notaio, le parti possono ricorrere al giudice dell'esecuzione e lo stesso notaio vi si può rivolgere nel caso in cui insorgano difficoltà nel corso delle operazioni di vendita con incanto.

Diritto d'autore

Per l'esecuzione artistica esiste l'obbligo per l'autore di eseguire o consegnare il testo dell'opera e garantire il godimento dei diritti ceduti; il concessionario, a sua volta, si obbliga a rappresentare l'opera senza apportarvi tagli o variazioni, se non consentiti dall'autore, rendendo pubblico il titolo dell'opera e il nome dell'autore. I rapporti tra le parti sono disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

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