liquidazióne
IndiceLessico
sf. [sec. XVI; da liquidare].
1) Atto ed effetto del liquidare: liquidazione della pensione, degli interessi. In particolare, realizzo in contanti del patrimonio di un'azienda o di una persona fisica: liquidazione di una società; liquidazione dell'eredità; indennità corrisposta al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro; è detta anche indennità di anzianità o TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Per estensione, pagamento in genere: liquidazione del debito, di una fattura. § Liquidazione d'avaria,procedimento seguito in caso di avaria marittima: determinato il valore della massa attiva e di quella passiva, si ricava l'ammontare della quota a carico di ciascun interessato alla spedizione (in caso di avaria comune). Tali valori vengono conteggiati da liquidatori di avaria abilitati a tale compito. § Liquidazione d'eredità,azione giudiziaria intentata dai creditori avverso l'erede del debitore defunto: il tribunale dispone per la vendita dei beni e il ricavato lo fa distribuire fra i creditori a iniziare dai crediti privilegiati, da quelli coperti da pegno o ipoteca fino a esaurimento della somma disponibile.
2) Vendita a prezzo di realizzo per cessazione dell'attività, trasferimento dell'azienda, ecc.: liquidazione di tutta la merce; prezzi di liquidazione. Fig., risoluzione, conclusione: liquidazione della vertenza; eliminazione: provvedimenti che mirano alla liquidazione dell'opposizione.
3) Ant., liquefazione.
4) Fase della produzione di sapone, detto “liquidato”, consistente nell'aggiunta, durante la cottura dei grassi da saponificare, di una soluzione salina o di una lisciva sodica o potassica simultaneamente a immissione di vapore. Raggiunta la saponificazione completa il sapone si separa in due strati sovrapposti di cui il superiore, contenente fino al 63% di acidi grassi, è inviato al raffreddamento e alla stampatura, mentre l'inferiore, con contenuto in acidi grassi di ca. il 25%, è riciclato alla successiva operazione di cottura.
Economia
L'insieme delle operazioni che costituiscono l'adempimento di rapporti patrimoniali o la loro risoluzione, nonché la realizzazione del valore di un bene o di un intero complesso patrimoniale. In generale, per quanto riguarda i contratti, s'intende l'esecuzione del contratto stesso diversa per modalità, tempi e luoghi secondo i tipi di operazioni concluse. Secondo l'oggetto e il settore di attività, le liquidazioni possono essere: di società, di avaria marittima, d'imposta, di un contratto, ecc. Negli enti pubblici, in particolare, la liquidazione indica la fase nella quale le spese già previste a suo tempo e impegnate vengono esattamente determinate, fissandone la relativa scadenza e definendo il beneficiario del pagamento.
Contabilità
È il processo mediante il quale alle scadenze stabilite si accertano le rispettive competenze in un rapporto di conto corrente; si conteggiano le spettanze per la cessazione di un contratto di lavoro e si procede, in conseguenza, al pagamento. In alcuni casi la liquidazione può avvenire, oltre che per scadenza di un termine, per il determinarsi di un evento previsto nel contratto (specialmente in alcuni tipi di assicurazione).
Commercio
Consiste nella svendita, autorizzata dagli organi competenti, di tutte o di gran parte delle merci, da parte di un commerciante, in caso di cessazione dell'attività, fallimento, cessione, trasformazione dell'azienda. Sempre più diffuse le vendite (dette impropriamente di liquidazione) di articoli sottoposti a rinnovo stagionale, presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli.
Economia: borsa
Liquidazione dei contratti, insieme delle operazioni compiute periodicamente, secondo un apposito calendario, allo scopo di saldare le diverse posizioni dei contraenti, nelle borse merci o valori. Le operazioni riguardano il pagamento e la riscossione delle differenze o il movimento di quantitativi di titoli e merci nelle negoziazioni dove non sono avvenute compensazioni automatiche. Nel caso in cui la liquidazione non sia liberamente attuata dagli interessati (liquidazione volontaria) essa può essere coattiva.
Diritto
Liquidazione coatta amministrativa, procedimento per la ripartizione fra i vari creditori delle attività di enti e imprese di particolare interesse pubblico che versino in stato d'insolvenza. Tali enti (consorzi di cooperative, compagnie di assicurazione, istituti di credito società con partecipazione IRI, ecc.) non sono pertanto soggetti al fallimento, in caso d'incapacità di assolvere le proprie obbligazioni, ma alla particolare procedura della liquidazione coatta amministrativa, che offrirebbe, secondo alcuni, maggiori garanzie per gli interessi pubblici e privati. Il procedimento inizia con la dichiarazione d'insolvenza pronunciata dal tribunale; la direzione del procedimento viene poi affidata all'autorità amministrativa che vigila sull'impresa; è quindi nominato con decreto presidenziale o ministeriale un commissario liquidatore. La liquidazione coatta amministrativa si conclude col riparto dell'attivo fra i creditori, salvo che non intervenga un concordato, che deve però essere autorizzato dall'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.