Lessico

sf. [sec. XVII; da assicurare]. L'atto dell'assicurare, dell'assicurarsi: assicurazione contro l'incendio; ho avuto assicurazione che verrà domani. Con accezioni specifiche: A) Struttura a sostegno di parti pericolanti di una costruzione. B) Particolare accorgimento adottato in alpinismo. C) Nel gergo teatrale, garanzia d'incasso che un capocomico richiede all'impresario; la quota d'incasso eventualmente eccedente quella pattuita è di solito divisa sulla base di percentuali prefissate.

Diritto ed economia: generalità

Istituto giuridico di origini antiche e pur di notevolissimo sviluppo nel mondo commerciale moderno. Nato alla fine del Medioevo, con la rinascita del commercio marittimo, soprattutto con fini di mutua solidarietà, l'istituto si è andato col tempo trasformando in un efficientissimo strumento al servizio della vita commerciale e dei traffici in genere. Alla base dell'assicurazione vi è soprattutto l'esigenza di non affrontare senza una sufficiente copertura le vicende economiche di un'impresa con i rischi che questa inevitabilmente comporta. Di qui la necessità di ripartire l'alea ovvero di farla interamente assumere a un terzo. Nel primo caso si ha una mutua assicuratrice, vale a dire una società avente il fine di dividere i rischi fra gli stessi soci con l'eliminazione del lucro dell'imprenditore. Nel secondo caso si ha invece una vera e propria impresa assicuratrice. L'esercizio dell'attività di assicurazione, per la sua rilevantissima funzione sociale e commerciale, è soggetto a particolari condizioni di legge e al controllo dello Stato. La legge italiana (Codice Civile, art. 1883) stabilisce che a esercitare l'attività di assicurazione siano solo istituti di diritto pubblico e società per azioni. Leggi speciali impongono, altresì, ulteriori requisiti: come per esempio misura del capitale sociale, fondi di cauzione, autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ecc. Occorre peraltro precisare che il capitale sociale serve solo in minima parte a finanziare l'attività dell'impresa; la garanzia tecnica per la sicurezza degli assicurati è data, soprattutto, dal fondo premi e cioè dall'insieme delle somme versate dai clienti a fronte dei contratti. Particolari norme sono infine dettate a tutela dei clienti assicurati per il caso di insolvenza dell'impresa assicuratrice, non soggetta a fallimento ma alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Esaminata sotto un aspetto essenzialmente civilistico, l'assicurazione è un contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). Elemento comune di ogni forma di assicurazione è l'alea o rischio il cui corrispettivo è rappresentato dal premio. Il contratto è nullo se i rischi assicurati sono inesistenti o hanno cessato di esistere prima della conclusione del contratto e viene automaticamente sciolto qualora l'alea non esista più dopo la sua conclusione. Eventuali mutamenti in aumento o diminuzione del rischio devono essere comunicati dall'assicurato con conseguente maggiorazione del premio e facoltà di recessione da parte dell'assicuratore, o riduzione del premio stesso. Nel contratto di assicurazione intervengono l'assicuratore, persona fisica o ente (generalmente un'impresa sotto forma di società per azioni o di istituto di diritto pubblico), il contraente, che stipula l'assicurazione corrispondendo un premio, l'assicurato, nel cui interesse è stato assunto il rischio, e il beneficiario, terza persona o lo stesso contraente o assicurato (spesso costituiti dalla medesima persona) a cui dovrà essere corrisposto il capitale assicurato. Il documento comprovante il contratto e sottoscritto dalle due parti è denominato polizza di assicurazione.

Diritto ed economia: assicurazione contro i danni

È costituita generalmente per danni derivanti da incendio, furto e per responsabilità civile e può coprire l'intero valore o parte di esso. L'indennizzo corrisponderà o sarà proporzionale alla somma assicurata o massimale (limite massimo di responsabilità dell'ente assicuratore). L'assicurato deve fare il possibile per ridurre il danno e dare avviso del sinistro entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza. L'assicuratore dovrà rimborsare anche le spese di conservazione sostenute per evitare o diminuire il danno. L'assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è stata resa obbligatoria in Italia nel 1971 (legge n. 990 del 24 dicembre 1969, entrata in vigore il 12 giugno 1971). Per questa le varie compagnie assicuratrici hanno studiato una polizza (detta “scudo” o “casco”) comprensiva di tutti i danni che possono essere causati da un incidente. A particolare disciplina sono sottoposte le assicurazioni contro i danni derivanti da trasporto marittimo, terrestre e aereo. L'assicurazione marittima, la più antica e importante tra le forme assicurative, è soggetta a particolari disposizioni. I beni oggetto di tale assicurazione sono la nave, il nolo, le merci e i passeggeri. Per quanto riguarda questi ultimi, l'assicurazione è obbligatoria. Per l'assicurazione su merci vigono norme generali del Codice della Navigazione e norme specifiche contenute nella Polizza Italiana di Assicurazione Marittima su merci (PIAM). Il premio è stabilito in percentuale sul valore assicurato ed è anche espresso in ottavi; il valore massimo garantito dall'assicurazione corrisponde al valore della merce dal momento in cui lascia terra fino al momento in cui giunge a destinazione e, nell'ipotesi in cui non fosse determinabile, è sostituito dal valore assicurabile. Ai fini del risarcimento, l'assicurato può esercitare l'azione di abbandono, lasciando la merce all'assicuratore e ottenendo come indennizzo la somma assicurata (questo nel caso di perdita totale della merce, perdita della nave, naufragio o innavigabilità e danni superiori ai tre quarti del valore della merce), o l'azione di avaria, con indennizzo dei danni e delle spese sostenute. L'indennizzo, secondo la PIAM, dipende dal valore assicurato e dalla franchigia (valore minimo non indennizzabile) e in ogni caso non può superare l'effettivo valore della merce. Per le assicurazioni su merci nei trasporti terrestri, vigono norme analoghe al precedente tipo di assicurazione contenute nella Polizza Italiana di Assicurazione su merci spedite a mezzo ferrovia o posta e nella Polizza Italiana di Assicurazione su merci spedite a mezzo autocarro.

Diritto ed economia: assicurazione sulla vita

In diritto e in matematica attuariale, forma di assicurazione in cui la prestazione è legata all'esistenza (assicurazione in caso di vita) o alla morte (assicurazione in caso di morte) dell'assicurato o a entrambe (assicurazione mista). L'assicurazione in caso di vita ha per oggetto il pagamento da parte dell'assicuratore di un capitale a una scadenza determinata se l'assicurato sarà in vita (assicurazione di capitale differito) o il versamento di somme periodiche sempre subordinatamente all'esistenza della persona assicurata (rendita vitalizia). L'assicurazione in caso di morte consiste nel versamento di un capitale al verificarsi della morte di una determinata persona entro un preciso intervallo di tempo. Nelle assicurazioni miste si hanno combinazioni di ambedue le suddette forme di assicurazione. I premi unici, se pagati in una sola soluzione, o periodici, se suddivisi in versamenti, si distinguono in puri, quando il loro valore corrisponde alla somma assicurata, e in premi di tariffa se maggiorati o caricati per copertura rischi e utile dell'assicuratore. § Per le assicurazioni sociali lo Stato non solo esercita la vigilanza sull'attività assicuratrice, ma interviene direttamente sulla loro costituzione e sullo svolgimento del rapporto.

Diritto ed economia: la riassicurazione

Una particolare forma dell'istituto è la riassicurazione, per la quale le imprese assicuratrici si assicurano a loro volta per i rischi assunti allo scopo di ripartirli con altre imprese. Infatti il verificarsi di determinati sinistri di dimensioni eccezionali (per esempio disastri navali, aerei, ecc.) potrebbe costituire danno irreparabile per una compagnia assicuratrice che di tali eventi avesse assunto interamente il rischio. Vedi anche le voci attuariale; polizza; premio.

C. Vivante, Del contratto di assicurazione, Torino, 1936; A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1952-56; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1957; D. Tavenna, L'assicurazione nell'economia moderna, Milano, 1968; A. De Gregorio, G. Fanelli, Diritto delle assicurazioni, Milano, 1987.

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