incanto (diritto)
sm. [sec. XIII; latino medievale inquantum, dalla loc. latina in quantum?, a quanto (si vende)?]. Forma di vendita seguita generalmente nelle espropriazioni giudiziali: vendere, mettere all'incanto; anche fig.: “Ho deciso di vendere / l'anima mia all'incanto” (Govoni).§ L'incanto si svolge con formalità che consentano la parità dei diritti degli acquirenti e il rispetto di quelli dell'espropriato. Il giudice designato per la vendita stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui essa dovrà svolgersi, ne affida l'esecuzione al cancelliere e dispone, se necessario, idonee forme di pubblicità. Il prezzo base della vendita è stabilito dall'estimatore o, quando ciò sia possibile, dai prezzi di borsa o di mercato. Le cose vendute vengono aggiudicate al miglior offerente, quando dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto non venga effettuata una maggiore offerta. Se la cosa rimane invenduta il giudice dell'esecuzione stabilisce un nuovo incanto con diminuzione del prezzo base. La somma ricavata dalla vendita viene consegnata al cancelliere per essere quindi distribuita, sotto il controllo del giudice, fra i vari creditori. La legge 3 agosto 1998, n. 302 ha introdotto un'importante novità: il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che provvede sull'istanza di vendita, può delegare a un notaio il compimento delle operazioni di vendita con incanto. Il notaio delegato provvede: alla determinazione del valore dell'immobile, sulle offerte dopo l'incanto e sul versamento del prezzo di vendita, alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione e all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.