tèmpo (diritto)
È il momento nel quale nasce, si modifica, si estingue una certa situazione rilevante giuridicamente. Il tempo viene misurato secondo il calendario comune e viene espresso in anni, mesi e giorni e si compie quindi con lo scadere dell'anno, del mese, del giorno. Conseguenze del decorso del tempo sono: la perdita di un diritto in seguito a prescrizione oppure l'acquisto di un diritto per usucapione. Nel processo civile, relativamente all'assunzione dei mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione; e se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione a un giorno successivo. Per le notificazioni di atti giudiziari, il tempo utile è quello che va tra il 1º ottobre e il 31 marzo dalle 7 del mattino alle 19 e tra il 1º aprile e il 30 settembre dalle ore 6 alle ore 20. I giudici conciliatori possono, a differenza di tutti gli altri, esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.