conciliatóre
agg. e sm. (f. -trice) [sec. XIV; da conciliare]. Che e chi concilia, compone contrasti: azione conciliatrice. § In diritto, giudice conciliatore (o conciliatore), magistrato civile competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a un milione di lire, quando dalla legge non fossero attribuite alla competenza di altro giudice. Su istanza di una delle parti, il conciliatore poteva dirimere vertenze in sede non contenziosa. Nel caso si fosse raggiunto l'accordo, il verbale di conciliazione costituiva titolo esecutivo. Le sentenze del conciliatore non erano appellabili; esse potevano essere comunque oggetto di ricorso in cassazione. A decorrere dal 2 gennaio 1993 l'istituto è stato abrogato per effetto della legge del 21 novembre 1991, n. 374, e sostituito dal giudice di pace, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.