società
IndiceLessico
sf. [sec. XIII; dal latino sociĕtas -ātis, da socíus, compagno].
1) Unione di individui legati da interessi e scopi comuni: l'uomo tende per natura a vivere in società; le società primitive; la famiglia è una società naturale. In particolare, associazione più o meno complessa di uomini uniti da vincoli naturali e da rapporti giuridici, morali e simili e organizzati in modo da sviluppare la collaborazione reciproca: la società civile; le regole della società; una società in evoluzione; i grandi riformatori della società. ❏Teoria critica della società, l'insieme del lavoro di analisi e denuncia delle contraddizioni e dell'irrazionalità imputate alla società capitalistica avanzata svolto dai filosofi e dai sociologi facenti riferimento alla Scuola di Francoforte. Più specificamente, comunità umana individuata da limiti geografici e storici o caratterizzata da particolari atteggiamenti: la società italiana, inglese; società agricola, industriale, caratterizzata dal prevalere delle attività agricole o industriali.
2) In biologia, società animale, associazione di individui della stessa specie fra i quali esistono una mutua attrazione e interazioni particolarmente frequenti.
3) Associazione di persone che si sottopongono a determinate norme e principi per collaborare a uno scopo comune: società letteraria; società sportiva; la Società protettrice degli animali; società religiosa, lo stesso che congregazione religiosa; l'onorata società, la camorra napoletana o la mafia.
4) Per estensione, categoria, ceto sociale, specialmente con riferimento alle classi più elevate; ambiente aristocratico, mondano: entrare, debuttare in società; fare vita di società; l'alta società; la società elegante; abito di società, adatto per ricevimenti e feste mondane; giochi di società, che si fanno tra persone riunite per un trattenimento. Non comune, compagnia, presenza di altre persone: cercare, fuggire la società.
5) Unione di due o più persone che decidono di fare in comune certe cose per dividerne vantaggi e svantaggi: fare società con qualcuno; affittare un appartamento in società con un amico; hanno una barca in società; fare in società, condividere la proprietà di qualche cosa, gli oneri e gli utili di un'impresa e simili. In particolare, associazione di persone che mediante un apposito contratto conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Biologia
Il termine si applica sia alle associazioni anonime chiuse, come le società degli Imenotteri, sia alle associazioni individualizzate come per esempio le società delle scimmie, e in genere sottende un tipo di organizzazione (divisione dei ruoli, regolazione delle attività) paragonabile a quella della società umana. Le società degli Imenotteri (vespe, api, formiche) e degli Isotteri (termiti) sono organizzate in modo assai rigido; sono costituite da individui di più generazioni, figli di genitori comuni o di fratelli e sono divise in caste che hanno funzioni diverse, ma una divisione di ruoli può anche aversi nell'ambito della stessa casta. Il cibo si distribuisce essenzialmente per trofallassi e la composizione e l'attività del gruppo è in gran parte regolata da feromoni; i vari componenti si riconoscono in genere per l'odore comune. Le società dei Mammiferi, fra cui quelle della maggior parte delle scimmie, e degli Uccelli, fra cui i Corvidi e altre specie, mostrano organizzazione e divisione dei ruoli molto più variabili, ma in genere sono regolate da gerarchie di dominanza e talvolta prevedono una singola coppia riproduttrice (come per esempio nel lupo); in queste i vari componenti del gruppo si riconoscono tutti individualmente. I frequenti contatti fra individui e la necessità di coordinare le azioni individuali per rendere efficiente il funzionamento della società hanno portato le specie che vivono in società a evolvere una comunicazione particolarmente intensa e diversificata; per esempio, fra i membri di una società di Insetti, vengono scambiate informazioni sullo stato della società (presenza/assenza degli individui riproduttori, composizione del gruppo sociale ecc.), sullo stato del nido (temperatura insufficiente o eccessiva, umidità insufficiente o eccessiva, parti da costruire o da riparare ecc.), sull'identità individuale come membro della società, su situazioni di pericolo, sullo stato di approvvigionamento del nido, sulla localizzazione di risorse alimentari ecc.; la trasmissione di quest'ultimo tipo di informazioni si avvale talvolta di moduli comportamentali complessi come le danze delle api. Non è molto complessa la comunicazione fra i membri delle società di Vertebrati, in cui l'equilibrio fra coesione del gruppo e aggressività interindividuale è basato sul rispetto dei ranghi e implica un gran numero di specifici moduli comportamentali (esibizioni di pacificazione, minaccia, sottomissione, invito al contatto, grooming, difesa e fuga più o meno coordinate ecc.).
Sociologia: il concetto di società
Il concetto di società richiede una ricostruzione analitica e teorica più rigorosa di quanto non avvenga nell'uso quotidiano e nel cosiddetto “senso comune”. Molto spesso, infatti, si è considerata un sinonimo di Stato, nazione (la società italiana o francese ecc.). Si tratta, però, di un'approssimazione, perché esistono realtà organizzate culturalmente e socialmente, ma prive di una propria identità nazionale formale (come per esempio nel caso della società palestinese o catalana). La configurazione politico-statuale, infatti, non è intrinseca al concetto di società. In un'unica realtà nazionale possono svilupparsi società anche fortemente differenziate. Anche l'adozione dell'espressione formazione sociale, proposta da studiosi di estrazione marxista, non sembra in grado di rendere più precisa la nozione scientifica e di migliorarne l'applicazione allo studio dei grandi gruppi umani. È dunque più convincente assegnare alla sociologia il compito di indagare quelle relazioni fra uomini e gruppi – dalle interazioni a due sino alle aggregazioni estese e alle organizzazioni più complesse – accettando un'idea di società derivata dalla concreta osservazione empirica. Sotto questo profilo, una società si configura come un gruppo di ampie dimensioni, durevole e capace di soddisfare le esigenze materiali dei propri membri e di assicurare la riproduzione dei valori e delle regole di condotta elaborati dalla comunità. Una società è perciò tale soprattutto in quanto esprime una cultura o meglio, in coerenza con una simile impostazione, più culture. Non dovremmo inoltre parlare di una generale (e generica) società, bensì delle società in cui si organizzano nel tempo e nello spazio le forme di convivenza e le strategie di comunicazione fra individui che accettano un qualche vincolo di solidarietà (formale o informale, come nelle società primitive o precontrattuali). In questo senso, l'idea stessa di società rinvia a una qualche forma di intenzione umana. Manifesta, insomma, una sua storicità e non è banalmente riconducibile all'analogia – propria delle teorie ottocentesche – con un organismo biologico. Non esistono dinamiche naturali di sviluppo, trasformazione, deperimento ed esaurimento di una società. Essa va piuttosto pensata come una rete di ruoli, di interazioni fra individui, di modelli culturali trasmissibili da una generazione all'altra e da un gruppo all'altro. I ruoli, le interazioni e i modelli culturali sono però permanentemente modificabili e non consentono rappresentazioni lineari o banalmente evoluzionistiche. Di qui l'improponibilità delle letture biologistiche – come nelle sociologie positivistiche dell'Ottocento – e l'utilità, invece, di una costante analisi storico-comparativa delle forme sociali in cui si organizzano le comunità umane. Scopriamo per questa via che ogni società presenta sistemi di organizzazione, di riproduzione del consenso, di assegnazione e gestione del potere, di distribuzione delle risorse materiali e degli incentivi simbolici suoi propri. Comune a tutte le società umane è, semmai, la presenza di una qualche forma di organizzazione economica che garantisca a tutti i membri il minimo vitale per la sopravvivenza fisica e, insieme, criteri condivisi di ripartizione delle risorse disponibili. Nei sistemi sociali più complessi, questa istanza evolve nella definizione di norme codificate (diritto) e di strutture istituzionali (sino alla costituzione di uno Stato). Esse non sono però strettamente necessarie all'esistenza di una società, tanto che le società primitive hanno sviluppato modelli alternativi a esse. Le società moderne – cioè, convenzionalmente, quelle che operano in un contesto istituzionale (come lo Stato, appunto), pur senza identificarsi con esso, ed entro relazioni economiche di mercato – sono caratterizzate da una notevole complessità. Essa è il prodotto di una progressiva specializzazione e differenziazione delle mansioni e delle attività. I ruoli – legati alla divisione del lavoro e produttori di aspettative nei confronti del loro assolvimento (da cui il conferimento di remunerazione, prestigio, status) – e i gruppi sociali rappresentano i primi elementi cardine di qualunque società. Ma nelle società complesse è possibile rinvenire la presenza di una stratificazione sociale che – sulla base della gerarchia di ruoli e di status e del vigente sistema delle diseguaglianze – configura un modello di strutturazione della società. Essa è di grande significato e interesse per l'analista, consentendo l'identificazione di caste (quando gli uomini vengono distinti per appartenenza familiare a un gruppo gerarchicamente collocato sulla scala sociale e dal quale è giuridicamente impossibile evadere, come nell'India tradizionale o nell'Europa feudale), ceti (dove la differenza di condizione è data dal prestigio e dal riconoscimento della comunità) o classi (criterio industriale di differenziazione in base al possesso di risorse economiche, mezzi di produzione o pura e semplice ricchezza). La divisione in classi – o comunque la stratificazione sociale – rinvia poi a una gerarchia dei poteri e alla sua giustificazione in termini di principi e di valori. Seguendo questo paradigma, una società complessa si articola perciò nei cinque costrutti fondamentali che denomineremo sinteticamente ruolo, gruppo, classe, potere e ideologia. È possibile, per questa via, collocare teoricamente tutti i componenti una società entro un reticolo di relazioni che comprende sistemi più o meno sofisticati di appartenenze comunitarie, di lealtà e affinità (come nel caso delle aggregazioni politiche o religiose), che possono essere analizzati come vere e proprie società ristrette.
Sociologia: definizione di società
La cultura europea, più di quanto non abbiano fatto altre civiltà altrettanto sviluppate, si è interrogata sin dall'antichità classica con grande passione e impegno sulla nozione di società, le sue implicazioni e la sua estensibilità. Filosofi come Platone e Aristotele associano l'idea di società a quella di politica o di governo, riproducendo il modello dominante nella città-Stato ellenica e la sua accentuata politicità. Il pensiero precristiano, esclude dall'appartenenza giuridica alla società e ai benefici che ne derivano la classe dei non uomini, gli schiavi. Il primo autore cristiano che propone una propria teoria della società, seppure strettamente legata a motivi teologici ed escatologici, è Agostino. Egli contrappone la città/società terrena a quella divina; la prima è il luogo della corruzione e del peccato, ma anche il passaggio obbligato per conquistare la vita divina, trascendente. Di qui una svalutazione della società umana e un disinteresse per i suoi destini politici, che alimenterà un certo filone contemplativo del cristianesimo medievale. Sarà invece Tommaso d'Aquino a recuperare la politicità della società aristotelica, che è intesa come “casa degli uomini” (e perciò sottratta a un'aprioristica condanna etica), ma anche come tutto organico da realizzare attraverso l'osservanza dei principi religiosi e il perseguimento del bene comune. Per i sociologi moderni l'equazione classica società-regime politico è superata in favore di altri elementi identificativi: la struttura di solidarietà, il sistema produttivo, la stratificazione sociale fra i gruppi umani. C.-H. Saint-Simon distingue le società armoniche da quelle critiche, in cui si accelerano i processi di trasformazione verso nuovi assetti. A. Comte, addirittura, disegna uno sviluppo delle società in tre stadi evolutivi (teologico, metafisico e positivo), corrispondenti a differenti modelli di organizzazione collettiva e a diversi “sentimenti di appartenenza” alla comunità. H. Spencer inaugura l'approccio funzionalistico, distinguendo le società in base ai ruoli e alle mansioni assolte, per cui a una società militare indifferenziata succederebbe la società industriale, caratterizzata dalla crescente divisione del lavoro. Una classica definizione di società, in quanto basata sulla divisione del lavoro produttivo e su generali sistemi di diseguaglianza è in K. Marx, che dalla preliminare distinzione in tipi (società schiavistica, feudale, capitalistica) si avventura nella profezia delle società socialista e comunista, che rappresentano anche un ideale comunitario da perseguire attraverso l'azione politica. E. Durkheim fa leva sul concetto di solidarietà per distinguere la società meccanica (l'individuo è “assorbito” dal gruppo) da quella organica (che riconosce grande autonomia ai soggetti). Modelli generali non privi di pericoli e difetti, superabili per Durkheim in un regime di socialismo umanistico. Il sociologo tedesco F. Tönnies preferisce opporre la società, espressione della modernità e della rottura dei vincoli tradizionali, alla comunità originaria (Gemeinschaft). Molto aperto resta il dibattito sui caratteri costitutivi e sulla estensibilità del concetto di società, ma la tendenza prevalente fra gli studiosi è quella ad analisi di medio raggio, che indaghino ampie ma specifiche situazioni e strutture attive in una società, anziché perseguire modelli astratti e onnicomprensivi.
Diritto ed economia: generalità
Nel diritto romano la partecipazione agli utili e alle perdite poteva essere variamente determinata, senza però escludere totalmente uno dei soci dagli uni o dalle altre (divieto della società leonina). Secondo le finalità che i soci si proponevano, si distinguevano varie fattispecie: società universale dei guadagni, società per il compimento di singoli affari o per lo svolgimento di determinate attività. Modernamente le società fanno parte integrante di ogni economia che non sia ai primi stadi del suo sviluppo, raccogliendo mezzi e capitali per il compimento di operazioni di vario tipo e di vasto respiro. La concentrazione delle forze è necessaria nella moderna economia per affrontare i grandi problemi di mercato a livello nazionale e internazionale. Spesso le grandi società travalicano i limiti nazionali per espandere i loro interessi in numerosi Paesi esteri, tramite filiali, consociate e associate. Tipico esempio di queste cosiddette multinazionali è rappresentato dalle grandi società petrolifere, ma il fenomeno riguarda un po' tutti i settori economici. Secondo il Codice Civile italiano si distinguono società che svolgono attività non commerciali (in sostanza attività agricole), cioè la società semplice, e società che esercitano un'attività commerciale costituite secondo una delle forme seguenti: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione. Non è comunque escluso che una società che abbia per oggetto un'attività non commerciale possa essere costituita in una delle forme previste per le società commerciali. In relazione alla responsabilità dei soci si distinguono le società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) dove i soci rispondono delle obbligazioni sociali contratte verso i terzi illimitatamente e solidalmente col proprio patrimonio e non solo con quello sociale. Nelle società di capitali, invece (società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, di mutua assicurazione, cooperative), i soci rispondono delle obbligazioni solo entro i limiti del capitale sociale. L'esistenza delle società deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese; finché non sarà istituito tale registro l'iscrizione è fatta nella cancelleria del tribunale in cui ha sede la società. Il contratto di società, mediante il quale si ha la costituzione, deve contenere alcuni elementi indispensabili: conferimenti dei soci la cui disciplina è prevista dal Codice; partecipazione agli utili e alle perdite: i soci sono liberi di adottare per la ripartizione degli utili e delle perdite il regolamento preferito, col divieto di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (cosiddetto patto leonino); oggetto sociale, cioè il genere di attività economica da esercitare (requisiti: deve essere lecito e possibile); sede sociale, cioè il luogo dove la società pone la sua sede; nome della società, cioè la ragione sociale per le società di persone e la denominazione sociale per le società di capitale; norme per il funzionamento della società, indicate in un apposito atto detto statuto. Le società si dicono irregolari quando nella costituzione non si ottemperi a tutte le prescrizioni di legge.
Diritto ed economia: la società semplice
La società semplice è quella che ha per oggetto l'esercizio di un'attività economica di natura non commerciale. È il tipo più elementare di società e la sua utilizzazione è assai circoscritta, nonostante la disciplina prevista sia improntata a un'estrema semplicità. Il contratto sociale non è infatti soggetto a forme speciali (può essere anche verbale) salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Non è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese. I diritti dei soci consistono nei diritti di amministrazione in senso lato: nel silenzio del contratto sociale ciascun socio ha il diritto di amministrare la società disgiuntamente dagli altri; diritti di controllo: i soci non amministratori hanno diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i relativi documenti; diritti di natura patrimoniale: la partecipazione agli utili e alle perdite avviene in misura proporzionale ai conferimenti e alla “quota di liquidazione” ossia alla quota residua dei beni della società liquidata. Nei rapporti con i terzi la società semplice agisce nei confronti degli altri soggetti per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Per le obbligazioni sociali i creditori possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, quindi su quello personale dei soci che hanno agito in nome della società e, salvo patto contrario, anche su quello degli altri soci (il patto deve esser portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei). La società semplice si scioglie: per decorso del termine stabilito; per il conseguimento del fine sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per la volontà di tutti i soci; quando venga a mancare la pluralità dei soci se non è ricostituita entro sei mesi; per le altre cause previste nel contratto sociale.
Diritto ed economia: la società in nome collettivo
La società in nome collettivo è disciplinata come una società semplice, tranne per le norme a essa specifiche. Si distingue da tutti gli altri tipi di società lucrative per il fatto che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre il patto contrario non è ammesso. Appartiene alla categoria delle società soggette a registrazione (entro 30 giorni dalla costituzione) e l'atto costitutivo (scrittura privata o atto pubblico) deve contenere tutti gli elementi idonei a identificare la società e i soci. La ragione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. La legge detta norme per l'integrità del capitale sociale, per cui non può farsi luogo a ripartizione di utili non realmente conseguiti. Obbligo specifico degli amministratori è la tenuta delle scritture contabili. Lo scioglimento, oltre che nei casi indicati per la società semplice, avviene per provvedimento dell'autorità governativa e per dichiarazione di fallimento.
Diritto ed economia: la società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci: accomandatari e accomandanti. Nell'atto costitutivo devono essere espressamente indicati i soci appartenenti alle due categorie. L'esistenza di entrambe le categorie di soci è richiesta per tutta la durata della società: se rimangono soci di una sola categoria, decorso un termine di sei mesi senza che ne avvenga la ricostituzione, la società deve sciogliersi. I soci accomandanti rispondono delle obbligazioni solo nei limiti della quota conferita, ma non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in base a procura speciale per singoli affari. Sanzione prevista è l'assunzione di responsabilità personale nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni sociali. La legge consente anche l'esclusione dalla società dell'accomandante trasgressore. Gli accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, ma a essi devono essere conferite l'amministrazione e la rappresentanza della società. La società in accomandita semplice è regolata anche dalle norme della società in nome collettivo, in quanto applicabili.
Diritto ed economia: la società per azioni
La società per azioni è la forma prevalente nelle principali imprese, perché capace di raccogliere grandi capitali limitando il rischio, per cui anche il singolo risparmiatore può investire il suo patrimonio in attività imprenditoriali. La responsabilità per le obbligazioni sociali è infatti limitata al solo ammontare delle azioni possedute, cioè delle quote di partecipazione nella società, con l'eccezione per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano appartenute a una sola persona, la quale, in caso di insolvenza, risponde illimitatamente. Le azioni sono facilmente negoziabili e alienabili specie per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in borsa. Le società per azioni possono essere formate esclusivamente da privati o da privati e partecipazione pubblica. Sono frequenti i potenti gruppi dominati da una società capogruppo (società controllante) che, nel caso di società finanziarie, ha lo scopo di controllare le azioni delle filiali e indirizzarne la gestione. La costituzione della società per azioni prevede: la stipulazione dell'atto costitutivo da parte dei soggetti che si associano; l'omologazione di tale atto da parte del tribunale; l'iscrizione della società nel registro delle imprese. La costituzione simultanea avviene mediante un accordo tra i promotori (soci fondatori) purché: sia sottoscritto per intero il capitale sociale; siano versati presso la Banca d'Italia almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro; sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. Lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo, con le indicazioni prescritte dalla legge. La costituzione per pubblica sottoscrizione ha luogo per iniziativa dei promotori che compilano un programma, indicando l'oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, il termine entro cui questo deve esser stipulato ed eventualmente la partecipazione che i promotori si riservano sugli utili della società. Questo programma, corredato dalle firme autenticate dei promotori, va depositato presso un notaio, prima di esser reso pubblico. Coloro che aderiscono (i sottoscrittori) debbono prestare la loro adesione per atto pubblico o scrittura privata; l'atto costitutivo, qualunque sia la forma di costituzione, deve contenere: generalità, domicilio, cittadinanza dei soci e numero delle azioni da ciascuno sottoscritte; denominazione e sede sociale; oggetto sociale, cioè il genere di attività economica che l'azienda svolgerà; ammontare del capitale sottoscritto e versato che, al minimo, deve essere 200 milioni di lire; valore nominale e numero complessivo delle azioni; valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; criteri di ripartizione degli utili; partecipazione agli utili accordata ai fondatori; numero e poteri degli amministratori; numero dei sindaci; durata della società. L'atto costitutivo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese (omologazione). La qualità di socio e la quota di partecipazione sono di norma documentate da un titolo apposito detto azione. Il complesso dei conferimenti, all'atto della costituzione della società, costituisce l'attivo iniziale della stessa. Il legislatore si preoccupa, con una serie di norme, dell'integrità del capitale sociale tendendo ad assicurare che la plusvalenza attiva s'incrementi nel corso della vita sociale tramite le riserve. La conoscenza della situazione patrimoniale è ottenuta mediante il bilancio. Organo della società per azioni è l'assemblea (generale e speciale) alla quale possono intervenire tutti i soci (anche se sprovvisti del diritto di voto) che risultino iscritti nel libro apposito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Accanto all'assemblea vi sono altri organi previsti per legge e cioè gli amministratori (amministratore unico o consiglio di amministrazione) i quali sono chiamati ad assolvere numerose funzioni. Altro organo essenziale è il collegio sindacale, che ha funzioni di controllo vigilando sull'osservanza della legge e di quanto disposto dall'atto costitutivo. La società per procurarsi mezzi da impiegare può richiedere ai soci un aumento del loro concorso o ricorrere all'emissione di obbligazioni. Una serie di direttive finalizzate all'armonizzazione del diritto societario sono state adottate dalla Comunità Europea e trasposte nel diritto commerciale italiano. Fra queste devono essere ricordate le direttive n. 78/855/C.E.E. e n. 82/891/C.E.E. concernenti le fusioni e le scissioni delle società per azioni applicate dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.
Diritto ed economia: la società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni è regolata sostanzialmente dalle norme riguardanti la società per azioni e si distingue dalla società in accomandita semplice perché le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La denominazione sociale è composta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. L'amministrazione spetta ai soci accomandatari che sono soggetti a tutti gli obblighi degli amministratori delle società per azioni.
Diritto ed economia: la società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata gode dei vantaggi della società per azioni (il socio restringe il proprio rischio all'ammontare del conferimento) pur potendo essere costituita con un capitale minimo di 20 milioni di lire. Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, ma da conferimenti in denaro o in natura. La società deve costituirsi per atto pubblico avente gli stessi requisiti di quello delle società per azioni; gli organi sociali sono: l'assemblea che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale; gli amministratori con funzioni identiche, nella sostanza, a quelli delle società per azioni; il collegio sindacale obbligatorio per le società con capitale non inferiore a 1 milione di lire. Gli utili della vengono ripartiti proporzionalmente alle quote conferite da ciascun socio.
Diritto ed economia: la società composta
La società composta è una società basata sul collegamento economico tra organizzazioni sociali giuridicamente autonome; talora esso si realizza attraverso l'instaurazione di rapporti contrattuali, altre volte attraverso la scissione dell'attività di gestione della proprietà degli immobili e degli impianti (per esempio gli immobili e gli impianti sono di proprietà di una società, mentre l'attività di gestione viene esercitata da una società diversa).
Diritto ed economia: le società di intermediazioni mobiliari
Alle società di intermediazione mobiliari (SIM) la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha riservato l'esercizio professionale, già appartenente agli agenti di cambio, della negoziazione dei valori mobiliari, del loro collocamento e distribuzione, della gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi a oggetto valori mobiliari, la raccolta di ordini di acquisto o vendita, la consulenza in materia e la sollecitazione del pubblico risparmio all'acquisto di valori mobiliari. Le SIM devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per il controllo delle società di borsa (CONSOB) che ne autorizza l'esercizio delle attività ed effettua la vigilanza. Le SIM devono essere costituite nella forma delle società per azioni o in accomandita per azioni e il loro capitale sociale deve essere versato per un importo non inferiore a 600 milioni di lire. Nello svolgimento delle loro attività esse devono stipulare un contratto scritto la cui copia deve essere data al cliente. Nel contratto devono essere indicati la natura dei servizi forniti, l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione. Le SIM devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente; pubblicare e trasmettere ai clienti un documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte; non devono consigliare o effettuare operazioni con una frequenza non necessaria o di dimensioni eccessive per le finanze del cliente. Nonostante la riserva stabilita in favore delle SIM, gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della legge (3 gennaio 1991) sono ancora autorizzati allo svolgimento delle attività di negoziazione per conto terzi in borsa dei valori mobiliari. Al fine di armonizzare la disciplina nazionale alle direttive europee è stato di recente emanato il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (cd. Decreto Eurosim) grazie al quale è possibile per le società di intermediazione straniere operare nei mercati italiani. È stato inoltre ridefinito il quadro normativo in materia di intermediari e di mercati, per rendere più competitivo il sistema finanziario italiano. Con le modifiche introdotte alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le SIM possono svolgere oltre alle attività tipiche di intermediazione mobiliare, anche altre attività finanziarie, come avviene nella maggior parte degli altri Paesi europei.
Bibliografia (per la sociologia)
M. J. Levy jr., The Structure of Society, Princeton, 1952; E. Fromm, The Sane Society, New York, 1955; H. Becker, Societies Around the World, New York, 1956; K. Mannheim, Systematic Sociology: an Introduction to the Study of Society, Londra, 1957; R. König, Grundformen der Gesellschaft: die Gemeinde, Amburgo, 1958; R. Aron, 18 leçons sur la société industrielle, Parigi, 1963; T. B. Bottomore, Elites and Society, Londra, 1964; R. A. Nisbet, The Social Bond: an Introduction to the Study of Society, New York, 1970; L. A. Coser, Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, New York, 1971.