atto (diritto)
eventi sia naturali sia umani a cui la legge ricollega comunque conseguenze giuridiche. Gli atti giuridici appartengono alla più vasta categoria dei fatti giuridici, si identificano in quelle azioni che, poste in essere da un soggetto, producono conseguenze giuridiche. Gli atti giuridici possono innanzitutto distinguersi in atti leciti e atti vietati; mentre i primi sono quelli consentiti dalla legge, i secondi ne costituiscono la violazione. Fra gli atti leciti la dottrina opera varie distinzioni: dichiarazioni di scienza o di verità, consistenti in atti aventi la funzione di affermare determinati fatti (per esempio, confessione giudiziale, testimonianze, ecc.); comunicazioni o denunce, atti consistenti nella notificazione ad altri soggetti di determinati fatti aventi conseguenze giuridiche; atti dovuti, compiuti nell'adempimento di un obbligo. Un'ulteriore distinzione va fatta tra atti giuridici in senso stretto, i cui effetti si producono indipendentemente dalla volontà delle parti, e negozi giuridici, atti che costituiscono manifestazioni di volontà dirette a ottenere determinati effetti previsti e consentiti dalla legge. Quest'ultima categoria di atti, volontari e leciti, ha la massima importanza nel diritto civile in quanto il negozio giuridico costituisce il mezzo attraverso il quale i soggetti privati esplicano nell'ambito della legge la loro autonoma volontà. § Atto pubblico, documento redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (notaio, segretario comunale, ufficiale di stato civile, cancelliere) e caratterizzato da una particolare efficacia probatoria: esso cioè fa pubblica fede e costituisce, quindi, piena prova in giudizio, fino a che non venga impugnato con querela di falso. L'atto pubblico inoltre è titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni pecuniarie in esso contenute (Codice di Procedura Civile, art. 474). § Atto privato detto anche scrittura privata, documento di parte, contenente una o più dichiarazioni od obbligazioni provenienti dai soggetti interessati e da questi firmato. Il valore probatorio della scrittura privata è pieno (fino a querela di falso) per quanto si riferisce alla provenienza delle dichiarazioni da parte di colui o di coloro che le hanno sottoscritte. Viceversa, per ciò che riguarda il contenuto dell'atto si applicheranno in giudizio le regole generali sulla prova. § Atto costitutivo di società, contratto mediante il quale più persone danno vita a una società. Nelle società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita, nelle cooperative e mutue assicuratrici l'atto costitutivo deve avere la forma pubblica e deve contenere gli elementi essenziali per l'identificazione dell'ente costituito. Tali elementi sono: il nome dei soci, la denominazione della società, lo scopo sociale, l'ammontare del capitale, il nome e il numero degli amministratori e dei sindaci, dove questi ultimi siano necessari. § Atto di notorietà, testimonianza giurata, formulata e firmata da quattro testimoni e ricevuta dal notaio o dal pretore ovvero da un cancelliere da questi delegato, mediante la quale i comparenti giurano sulla giudice ovvero pubblicità e notorietà di determinate circostanze da essi conosciute. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è stato sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione viene richiesta espressamente per la concessione della dispensa dalla pubblicazione delle nozze, in casi particolarmente gravi, o per altri atti nei quali non siano diversamente dimostrabili determinate circostanze di fatto. § Atto di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, atti di stato civile tenuti nei registri di ogni comune in conformità alle norme della legge sull'ordinamento dello stato civile (regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939). I registri di stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a rilasciare i relativi estratti e certificati che sono loro richiesti. Gli atti dello stato civile fanno piena prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto in sua presenza. Qualsiasi annotazione o rettificazione degli atti di stato civile non può essere eseguita se non su espressa disposizione di legge o dell'autorità giudiziaria. Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, prevede che gli atti dello stato civile siano registrati e conservati in un unico archivio informatico. § Atti conservativi, misure cautelari che il creditore può essere autorizzato a operare sui beni del debitore per assicurarsi le garanzie del proprio credito (atto revocatorio, azione surrogatoria, sequestro conservativo). § Atti di emulazione, azioni di danno o di molestia che il proprietario, senza un proprio vantaggio, potrebbe compiere contro altri, abusando della generica e illimitata tutela della legge a favore del diritto di proprietà. Ispirandosi a principi di giustizia sociale, i moderni codici civili, e in particolare quello italiano all'art. 833, vietano il compimento di questi atti. § Atti processuali, gli atti delle parti, dei giudici e degli ausiliari che vengono compiuti nell'ambito di un processo. Gli atti del giudice si distinguono in decreti, ordinanze e sentenze; gli atti di parte (ricorso, citazione, comparse, ecc.) hanno lo scopo d'instaurare un rapporto processuale ovvero di fornire gli elementi e le deduzioni su cui il giudice dovrà basare la propria decisione. § Atto amministrativo, il provvedimento concreto con cui la pubblica amministrazione esplica la propria attività. Più precisamente, s'intende per atto amministrativo una dichiarazione concreta di volontà, di scienza o di giudizio di un'autorità amministrativa nell'esplicazione dell'attività di amministrazione. Gli atti amministrativi si distinguono in semplici, se formati da una sola volontà; complessi o collettivi, se formati dal concorso di più volontà. Fra gli atti amministrativi più importanti ricordiamo: le autorizzazioni, le concessioni, le nomine, le espropriazioni, le sanzioni amministrative. § Atto d'accusa, atto con cui, ai sensi degli art. 90 e 96 della Costituzione italiana, il Parlamento, in seduta comune, accusa il presidente della Repubblica del reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione; o contesta ai ministri o al presidente del Consiglio i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. § Atti ostili verso uno Stato estero, reati commesso da chi, senza approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili verso uno Stato estero in modo da esporre il proprio Stato al pericolo di guerra. In Italia la pena è della reclusione da sei a diciotto anni e, in caso di guerra, dell'ergastolo (Codice Penale, art. 244). § Atti illeciti di guerra, reati militari consistenti nel porre in essere, in tempo di guerra, comportamenti vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali (per esempio, uso di mezzi non consentiti, violenza proditoria, saccheggio, violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi, personale sanitario, ecc.) § Atto di polizia giudiziaria, gli atti o funzioni della polizia giudiziaria consistenti nel prendere notizie dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, debbono trasmettere immediatamente al procuratore della Repubblica o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate. § Atti esecutivi contrari alla pubblica decenza, atti esecutivi, di libidine, contrari alla pubblica decenza, vedi, rispettivamente, esecuzione, libidine, decenza.