L'organizzazione sindacale
I sindacati sono associazioni volontarie aventi lo scopo di difendere gli interessi professionali della categoria che rappresentano.
1. La libertà sindacale. Per libertà sindacale deve intendersi la facoltà o il diritto di costituire associazioni sindacali: il cittadino inoltre dev'essere libero di potervi aderire oppure uscirne senza limitazione. Si intende anche un'autonomia dai pubblici poteri, senza la possibilità per questi ultimi di interferire sugli scopi perseguiti dai sindacati e dai loro associati.
2. Dal sindacato corporativo alla pluralità di sindacati. Durante il periodo fascista esisteva il cosiddetto sindacato corporativo, unico per ogni categoria di lavoratori. Era una persona giuridica pubblica, inserita nell'ordinamento statale e controllata direttamente da organi dello Stato, per cui i contratti collettivi sottoscritti avevano un'efficacia generale, nei confronti cioè di tutti i lavoratori facenti parte della categoria. Oggi non esiste più un sindacato unico per ogni categoria, ma una pluralità di sindacati che dovrebbero, secondo quanto previsto dalla Costituzione, essere registrati presso uffici locali o centrali secondo la previsione di specifiche norme di legge, ma tale registrazione non è mai stata attuata.
3. L'organizzazione sindacale dei lavoratori. I sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori sono la CGIL (Confederazione generale italiana lavoratori), la CISL (Confederazione italiana sindacati dei lavoratori) e la UIL (Unione italiana lavoratori), accanto ai quali opera un'organizzazione minore, la CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori), di ispirazione neocorporativistica, e numerosi sindacati autonomi. Una delle funzioni fondamentali di tali associazioni è la trattativa con i rappresentanti dei datori di lavoro sui contratti collettivi di categoria in occasione del rinnovo. Più in generale, il loro compito è quello di rappresentare le categorie dei lavoratori nella difesa dei loro interessi, nella promozione dei livelli di vita e in tutti quei contesti che richiedono valutazioni ed equilibri fra le varie componenti sociali ed economiche della comunità.
4. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro. Manca un'organizzazione che comprenda tutti i datori di lavoro. La più importante si trova nel settore industriale privato, con al vertice la Confederazione dell'industria italiana (Confindustria), che ha il compito di discutere e successivamente stipulare gli accordi nazionali (cioè i contratti collettivi) raggiunti con i rappresentanti dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno una struttura a livello sia regionale sia provinciale per stipulare contratti collettivi a livello aziendale.
Il diritto di sciopero. Lo sciopero è l'astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori con diverse finalità: per convincere la controparte ad accettare rivendicazioni in ordine al salario, all'orario, alle condizioni di lavoro; sensibilizzare l'opinione pubblica e i pubblici poteri al fine di rinnovare i contratti collettivi dei singoli settori scaduti da tempo.
1. Il diritto di sciopero nella Costituzione. La Costituzione cost 40 prevede che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano, attribuendogli la funzione di garantire ai lavoratori la legittimità di un'astensione collettiva diretta a tutelare particolari diritti. I lavoratori, per esercitare tale diritto, non hanno bisogno del parere del sindacato e non devono, di regola, dare alcun preavviso, ma è evidente che avrebbe maggior efficacia uno sciopero effettuato con l'avallo delle organizzazioni maggiormente rappresentative.
2. Le modalità per l'esercizio del diritto di sciopero. Di norma, può essere esercitato senza limiti. La giurisprudenza ha posto limiti per quanto concerne gli scioperi a sorpresa (effettuati senza preavviso), a singhiozzo (che si manifestano mediante brevi astensioni dal lavoro frazionate in vari periodi) e a scacchiera (mediante astensione effettuata in tempi diversi da differenti gruppi di lavoratori interdipendenti l'uno con l'altro).
3. Lo sciopero nel settore pubblico. Anche i dipendenti della pubblica amministrazione hanno il diritto di scioperare; naturalmente, in considerazione del fatto che devono sempre essere garantiti alcuni servizi pubblici essenziali (si pensi al caso dei controllori di volo, dei militari e del personale di polizia), vigono in questo settore dei limiti ben precisi. Il legislatore ha introdotto L 146 12/6/1990 una specifica normativa per garantire il minimo funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
a) Preavviso e durata. Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (ad es., sanità, protezione civile, trasporti pubblici urbani ed extraurbani, istruzione pubblica ecc.) dev'essere esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, finalità parzialmente raggiunta con un preavviso minimo di 10 giorni all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio che sono tenute a dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate almeno 5 giorni prima dell'inizio. I soggetti che promuovono lo sciopero sono anche tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e devono altresì indicare preventivamente la durata delle singole astensioni dal lavoro. Le disposizioni della legge in esame non si applicano nei casi di astensione in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori: questi ultimi, qualora non rispettassero quanto sopra in tema di preavviso e di durata, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione.