Il contratto collettivo di lavoro
È il contratto stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro; ha la finalità di predeterminare le condizioni generali che vengono applicate ai lavoratori subordinati di un determinato settore nel contratto individuale di lavoro.
1. Il contenuto del contratto collettivo. Le condizioni generali contenute nei contratti collettivi normalmente si riferiscono:
- all'ammontare della retribuzione (stabiliscono un minimo retributivo);
- a ferie, congedi, qualifiche, mansioni ecc., regolandone i principi fondamentali;
- ai diritti e obblighi delle parti, ai provvedimenti disciplinari ecc.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (in sigla CCNL) rappresenta la manifestazione del potere detenuto dalle associazioni sindacali sulla disciplina dei rapporti lavorativi. Può essere inquadrabile tra i contratti normativi e ha la fondamentale funzione di tutelare gli interessi delle singole categorie di lavoratori per i quali è stato stipulato.
2. Efficacia obbligatoria dei contratti collettivi. La Costituzione cost 39 stabilisce l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi per una migliore protezione sociale. Ciò viene attuato mediante la previsione che ai sindacati non possa essere imposto altro obbligo se non quello di essere registrati presso uffici locali o centrali. I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Tale norma della Costituzione relativa alla registrazione non è stata però mai attuata per varie ragioni. La più importante sembra sia rappresentata dal fatto che la registrazione dei sindacati presuppone un loro controllo da parte di organi centrali, limitando di conseguenza la libertà delle organizzazioni (in concreto, il controllo potrebbe aversi anche semplicemente conoscendo il numero degli iscritti alle singole associazioni sindacali).
3. Norma costituzionale e applicabilità del contratto collettivo. Per ovviare alla mancata applicazione della norma costituzionale, il legislatore intervenne con una legge L 741 14/7/1959, che indirettamente conferiva ai contratti collettivi esistenti efficacia erga omnes (nei confronti di tutti, cioè anche dei non iscritti ai sindacati). Tale legge conferiva al Governo la delega ad emanare decreti legislativi mediante i quali sarebbero state determinate le condizioni minime di lavoro, desumendole dai contratti collettivi vigenti. Attualmente possono essere conclusi solamente contratti collettivi di diritto comune; tali contratti sono vincolanti solamente nei confronti degli iscritti alle organizzazioni sindacali (sia dei datori di lavoro che dei lavoratori) che li hanno stipulati. Di fatto tuttavia l'efficacia dei contratti collettivi risulta maggiore, e dunque non circo-scritta agli aderenti alle associazioni stipulanti. Infatti:
- l'imprenditore applica di fatto la contrattazione sindacale e riconosce al lavoratore non iscritto a un sindacato lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria;
- il giudice, in applicazione della Costituzione cost 36 che stabilisce il principio secondo il quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, normalmente fa riferimento alle tariffe retributive sindacali nella liquidazione delle spettanze del lavoratore;
- lo Statuto dei lavoratori prevede l'obbligo del rispetto del contratto collettivo per gli imprenditori che appaltino opere beneficianti di finanziamenti pubblici.