Svolgimento della procedura

Gli organi fallimentari pongono in essere una sequenza di attività.

1. Apposizione dei sigilli. Lf 84 Il giudice delegato appone i sigilli ai beni del fallito, siano essi di sua proprietà o in sua semplice detenzione, per impedire sottrazioni nel tempo che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e l'accertamento dei beni oggetto di spossessamento.

2. Inventario dei beni. Lf 87 Il curatore fallimentare cura l'inventario dei beni, cioè l'esatta individuazione dei beni che fanno parte del patrimonio del fallito e la loro elencazione nel verbale di inventario. L'operazione si svolge presenti o avvertiti il fallito e il comitato dei creditori.

3. Conservazione e amministrazione dei beni. Il curatore realizza la conservazione dei beni compiendo atti di ordinaria amministrazione, di straordinaria amministrazione e atti particolari (per compiere i quali il curatore deve raccogliere una serie di pareri del giudice delegato, del tribunale, del comitato dei creditori). Il curatore svolgerà infine tutte quelle attività dirette alla ricostruzione della garanzia patrimoniale (azione revocatoria fallimentare).

4. Accertamento del passivo. Lf 52 Si propone di individuare il numero di soggetti che vantano diritti di credito verso il debitore fallito e la natura di tali crediti. 

5. Liquidazione dell'attivo. Lf 104 Dopo il decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato, alla vendita dei beni. Le modalità sono diverse per i beni mobili e i beni immobili Lf 106. I primi vengono venduti dal curatore mediante offerta privata, a meno che il giudice delegato non prescriva l'incanto. La vendita dei beni immobili avviene invece con incanto, ma il giudice delegato può eventualmente disporre che avvenga senza incanto.

6. Ripartizione dell'attivo. Lf 110 Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo vengono ripartite. Ogni 2 mesi a partire dal decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deve presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle stesse, dedotte quelle occorrenti per la procedura. La legge stabilisce l'ordine da seguire nei riparti:

a) debiti di massa (spese sostenute per lo svolgimento della procedura e per la continuazione dell'attività dell'impresa qualora sia stata autorizzata);

b) crediti con prelazione (con pegno, ipoteca e privilegio);

c) crediti semplici (cioè chirografari) in proporzione all'ammontare del credito.

Chiusura del fallimento. Lf 119 Al verificarsi di una delle ipotesi di chiusura, il tribunale fallimentare emette un decreto di chiusura su istanza del curatore o del debitore oppure d'ufficio, decreto che viene pubblicato nelle stesse forme della sentenza dichiarativa. Con il decreto di chiusura Lf 120 decadono gli organi preposti al fallimento, cessano gli effetti nei confronti dei creditori (i quali possono di nuovo promuovere azioni individuali per la parte non soddisfatta dei loro crediti), cessa pure l'effetto di spossessamento del debitore (che torna ad amministrare il patrimonio rimasto dopo la liquidazione dell'attivo) e vengono meno le limitazioni di carattere personale, ma non le incapacità.

Concordato fallimentare. Lf 124  La chiusura del fallimento può essere determinata anche dal concordato fallimentare, proposto dal fallito dopo l'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo. La domanda, diretta al giudice delegato, dovrà prevedere il pagamento integrale delle spese e dei debiti di massa, dei creditori privilegiati, e il pagamento di una percentuale dei crediti chirografari. Il giudice delegato Lf 125 sottopone la domanda all'esame del curatore e del comitato dei creditori per il relativo parere. I creditori sono chiamati a votare facendo pervenire le loro dichiarazioni di voto negative. Chi approva la proposta di concordato non è tenuto a manifestare espressamente la propria decisione. Hanno diritto al voto i creditori chirografari Lf 127. Decorso il termine previsto per la votazione, se è raggiunta la maggioranza, il giudice delegato dichiara aperto il giudizio di omologazione della proposta concordataria Lf 129. Il giudizio di omologazione è competenza del tribunale fallimentare Lf 130. Una volta verificato che il concordato è stato eseguito, il giudice delegato pronuncia un decreto con cui dichiara l'avvenuta esecuzione del concordato e ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Se il fallito Lf 137 non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale, che ordina la comparizione del fallito e pronunzia la sentenza di risoluzione del concordato. La sentenza che dichiara la risoluzione del concordato riapre la procedura fallimentare.

FALLIMENTO: IPOTESI DI CHIUSURA
1. Nel termine previsto dalla sentenza dichiarativa non sono state presentate domande di ammissione al passivo.
2. L'attivo fallimentare supera il passivo: in tal caso i crediti vengono estinti integralmente ancora prima della totale liquidazione dell'attivo.
3. L'attivo fallimentare è stato integralmente liquidato o ripartito.
4. L'attivo fallimentare è troppo esiguo perché sia conveniente procedere.
5. Cessazione del fallimento per concordato fallimentare.