Riabilitazione del fallito
Redazione De Agostini
Lf 142 Le incapacità personali del fallito decadono con la sentenza di riabilitazione, pronunciata dal tribunale fallimentare su istanza del debitore o dei suoi eredi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- il soggetto dichiarato fallito ha provveduto a estinguere integralmente la massa passiva;
- il fallito ha proposto ai creditori un concordato fallimentare e lo ha adempiuto pagando almeno il 25% dei crediti chirografari;
- il fallito ha tenuto buona condotta per almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.