Presupposti e iniziativa
Il fallimento viene dichiarato sulla base di un presupposto soggettivo (qualità di imprenditore commerciale non piccolo e privato) e di un presupposto oggettivo (insolvenza).
1. Chi può fallire. Lf 1 Sono soggetti a fallimento gli imprenditori commerciali, con esclusione esplicita degli enti pubblici e del piccolo imprenditore. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali, sia private che pubbliche. Se l'imprenditore ha cessato l'attività può essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa, sempre che lo stato di insolvenza si sia manifestato precedentemente alla cessazione o nell'anno successivo. L'imprenditore deceduto Lf 11 è soggetto a fallimento entro 1 anno dal decesso, se lo stato di insolvenza si è manifestato nell'anno del decesso o nel successivo. In tal caso vengono chiamati in causa gli eredi. Se il decesso dell'imprenditore avviene dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura Lf 12 prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario: gli eredi hanno quindi le stesse limitazioni patrimoniali del fallito.
2. Quando si fallisce. Presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza che può risultare anche dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo Lf 7.
3. Chi può chiedere il fallimento. Possono chiedere il fallimento uno o più creditori, l'imprenditore stesso, il pubblico ministero Lf 6. Inoltre, se nel corso di un processo civile dovesse emergere lo stato di insolvenza dell'imprenditore che è parte nel giudizio, il giudice deve riferirne al tribunale competente affinché dichiari il fallimento Lf 8.