Introduzione
Il fallimento è una procedura concorsuale rivolta a soddisfare le ragionidi tutti i creditori (principio della par condicio creditorum), salvele cause legittime di prelazione. È predisposto per realizzare l'esecuzione forzata sull'intero patrimonio di un imprenditore commerciale, non piccolo, in stato di insolvenza. Non sono assoggettabili a fallimento gli enti pubblici economici, mentre per quanto riguarda le società, sia private che pubbliche, si considerano soggette a fallire quelle che svolgono un'attività commerciale. A differenza dell'esecuzione individuale, il fallimento è una procedura generale che colpisce tutti i beni del debitore. Nel fallimento non si richiede al creditore il possessodi un titolo esecutivo, essendo sufficiente che egli riesca a dimostrare in qualunque modo di essere creditore. Il fallimento è pronunciato dal tribunale fallimentare conla sentenza dichiarativa. Datala complessità del procedimento, la legge ne ha affidato lo svolgimento a una pluralità di organi, in modo che ciascuno di essi, secondo le sue specifiche competenze, possa seguirne lo sviluppo e attuarnele finalità. Questi organi sono:il tribunale fallimentare, il giudice delegato alla procedurafallimentare, il curatorefallimentare, il comitato deicreditori. La disciplina del fallimento è contenuta nel rd 267/42, conosciuto come 'legge fallimentare'.