La mediazione
cc 1754 È il contratto con cui un soggetto, il mediatore, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (un contratto), senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, rappresentanza o dipendenza. Si pensi al caso di una persona che intende comperare o affittare un appartamento, e di un'altra che intende vendere o concedere un alloggio in locazione: il mediatore è colui che li mette in contatto, mettendoli così in grado di concludere l'affare desiderato. Il mediatore, per quanto in suo potere, deve badare che l'affare si concluda secondo criteri di correttezza, comunicando alle parti quanto a sua conoscenza in merito alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Per esercitare l'attività di mediatore è obbligatoria l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.
1. La provvigione. Se le parti che sono state messe in contatto dall'intervento del mediatore concludono effettivamente il contratto, il mediatore ha diritto cc 1755 a una provvigione da entrambe, anche se nulla è stato pattuito al riguardo, purché risulti iscritto nel ruolo. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, tenendo conto degli usi locali.