L'appalto

cc 1655 Ha per oggetto la costruzione di un'opera (ad es., un edificio) o lo svolgimento di un servizio (ad es., la manutenzione di impianti industriali). Le parti contraenti sono: l'appaltatore, che si assume, dietro corrispettivo, l'incarico della costruzione o del servizio; e l'appaltante, o committente, che paga il corrispettivo per la costruzione o il servizio.

1. Il rischio patrimoniale. L'appaltatore è un imprenditore, nel senso che organizza autonomamente i mezzi necessari per portare a termine l'appalto, correndo i rischi che l'impresa comporta (se ha correttamente valutato i costi che dovrà sopportare, il corrispettivo pattuito con il committente sarà sufficiente a coprire tali costi e a costituire un margine di guadagno; in caso contrario l'appaltatore lavorerà in perdita, rischiando anche di fallire). L'artigiano, il libero professionista, il prestatore d'opera, il lavoratore subordinato, invece, non corrono rischi patrimoniali, in quanto prestano la loro opera e hanno comunque diritto al compenso.

2. La revisione del prezzo. cc 1664 Il corrispettivo potrà subire variazioni in aumento, se dopo la conclusione del contratto la manodopera o i materiali siano rincarati in misura superiore al decimo del loro prezzo originario (tali circostanze, imprevedibili per l'appaltatore, rendono infatti più onerosa per lui l'esecuzione del contratto). Nel caso opposto il committente può richiedere una variazione in diminuzione.

3. Il collaudo e la garanzia per i vizi. Al termine dei lavori, l'appaltante ha diritto di verificare l'opera (collaudo), per rendersi conto della bontà della esecuzione cc 1665. L'appaltatore è tenuto a garantire che l'opera sia esente da vizi. L'appaltante cc 1667 s deve denunciare all'appaltatore i vizi riscontrati entro 60 giorni dalla loro scoperta; l'azione contro l'appaltatore (perché questi ponga rimedio ai vizi scoperti) non può più essere fatta dopo 2 anni dalla consegna dell'opera (tranne che si tratti di un edificio, per cui vale il maggior termine di 10 anni dalla consegna).