Il deposito
cc 1766 s È il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile, con l'obbligo di custodirla e di restituirla. Il contratto di deposito si presume gratuito, salvo che le parti abbiano pattuito un compenso per il depositario, ovvero che quest'ultimo svolga professionalmente tale attività.
1. Obblighi del depositario. Il depositario non può servirsi della cosa depositata presso di lui, prestarla o darla in deposito ad altri, a meno che non ottenga il consenso del depositante cc 1770. Deve custodire la cosa con la diligenza «del buon padre di famiglia» cc 1768 e restituirla al depositante non appena questi la richiede, a meno che il termine per la riconsegna sia stato stabilito anche nell'interesse del depositario cc 1771.
2. La responsabilità. La responsabilità del depositario per la conservazione della cosa datagli in deposito è valutata con minor rigore quando si tratta di deposito gratuito: in generale, il depositario è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del depositante se custodisce negligentemente la cosa; in alcuni casi, però, è responsabile del danneggiamento delle cose dategli in custodia anche a prescindere dalla sua negligenza: infatti nel deposito in albergo o nei magazzini generali, l'albergatore o il magazziniere sono responsabili, indipendentemente da ogni loro colpa, in ordine alla custodia delle cose a loro affidate.
3. Il deposito irregolare. cc 1782 Quando il deposito ha per oggetto denaro o un altro bene fungibile, se il depositario può servirsene, ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituire alla scadenza del contratto, o quando il depositante lo richiede, altrettanto della stessa quantità e specie. Esempio tipico è quello del deposito di denaro in una banca. Il deposito irregolare è molto simile al mutuo e per questa ragione si applicano le regole di tale contratto.