Il trasporto
cc 1678 s È il contratto con il quale una parte (vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro, in cambio di un corrispettivo pagatogli dall'altra parte (mittente).
1. La responsabilità. cc 1681 Se trasporta delle persone, il vettore risponde dei sinistri che le colpiscano durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che portano con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del vettore, anche in caso di contratto di trasporto gratuito. In caso di trasporto di cose, grava sul vettore una responsabilità ugualmente pesante: egli è infatti responsabile di ogni perdita o avaria delle cose consegnategli se non prova che sono dipese da caso fortuito, dalla natura delle cose o da un vizio di imballaggio cc 1693.
2. Il contratto a favore del terzo. Il contratto di trasporto di merci tra il mittente e il vettore può prevedere la consegna delle stesse, al termine del trasporto, a una persona diversa dai contraenti, il destinatario: in tal caso diviene un contratto a favore del terzo; i diritti del destinatario nei confronti del vettore nascono dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione, egli ne chiede la riconsegna al vettore.