Le servitù prediali

(cc 1027) Diritti reali (dal latino praedium, fondo) che consistono in un peso gravante su un fondo a vantaggio di un fondo limitrofo o vicino appartenente a diverso proprietario. La servitù esiste in varie forme e può consistere nell'imposizione al proprietario del fondo servente di astenersi dal compiere una determinata attività (ad es., di non sopraelevare un edificio) oppure di sopportare l'attività del titolare del fondo dominante (per es., quando esista un diritto di attraversare a piedi o con veicoli il fondo altrui ogniqualvolta sia necessario). In nessun caso, però, può consistere nell'obbligo per il proprietario del fondo servente di compiere un'attività positiva in favore del titolare del fondo dominante.

SERVITU' PREDIALI
TIPO CARATTERISTICHE
apparenti l'esercizio si avvale di opere visibili e permanenti
non apparenti l'esercizio non necessita di opere visibili
affermative consentono di fare qualcosa sul fondo servente
negative consentono di vietare di fare qualcosa al proprietario del fondo servente
coattive decise dal legislatore per utilità privata o pubblica

1. Caratteristiche delle servitù. Le servitù si distinguono secondo i tipi riportati nello schema. Il modo di esercitare la servitù dev'essere stabilito dal titolo (sentenza o contratto che sia) ma, in ogni caso, va attuato in una forma tale da arrecare il minor danno possibile al titolare del fondo servente; le spese eventualmente necessarie per consentirne l'esercizio debbono essere sostenute dal titolare del fondo dominante. Questi non ha il diritto di compiere innovazioni che rendano più gravosa la servitù per il fondo servente, il cui proprietario non può compiere alcunché per limitare o rendere più difficile l'esercizio della servitù al fondo dominante.

 

2. Estinzione delle servitù. Le servitù si estinguono per confusione cc 1072, cioè quando il fondo servente e dominante divengano di proprietà di una sola persona, oppure per prescrizione cc 1073, quando la servitù non sia esercitata per 20 anni dal momento in cui, con sufficiente certezza, sia dimostrabile che è cessato l'esercizio o è successo un fatto che ha reso l'uso impossibile; qualora sia esercitata solo parzialmente, si conserva, tuttavia, per l'intero. 

 

Azione confessoria. Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative cc 1079. L'azione confessoria ha le stesse caratteristiche dell'azione di rivendicazione e si estende ai casi di usufrutto, uso e abitazione.

 

Servitù coattive e volontarie. cc 1032 Le coattive sono un numero limitato, corrispondente a quelle particolari situazioni nelle quali il legislatore ha riscontrato la necessità di imporre un peso su di un fondo a favore di un altro al fine di consentire la proficua utilizzazione di quest'ultimo. Consistono, ad es., nel diritto di passaggio che viene riconosciuto al proprietario di un fondo privo di qualsiasi accesso sulla pubblica via (detto passaggio coattivo) oppure nell'obbligo di consentire il passaggio sul proprio terreno di un acquedotto o l'installazione di opere indispensabili per condutture elettriche.

 

1. Costituzione delle servitù. A differenza delle servitù volontarie quelle coattive possono essere costituite anche in mancanza di accordo tra le parti: chi ne ha diritto può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza che faccia le veci del contratto che la controparte rifiuta di stipulare, mentre la pubblica amministrazione può costituirle direttamente con un proprio atto autoritativo. Anche in assenza di un contratto il titolare del fondo dominante deve corrispondere un'indennità in favore del fondo servente, determinata dal giudice con la sentenza costitutiva della servitù; prima del pagamento il titolare della servitù non ha diritto a esercitare il diritto che gli è stato riconosciuto. Le servitù volontarie, invece, oltre che per testamento, cc 1058 possono essere costituite unicamente con un contratto che dovrà, a pena di nullità, essere redatto per iscritto e trascritto nei pubblici registri immobiliari per renderlo opponibile ai terzi.Le servitù apparenti cc 1061 possono acquistarsi anche per usucapione o destinazione del buon padre di famiglia.