L'usufrutto

 

(cc 981) È un diritto reale di usare la cosa altrui e trarne i frutti rispettandone però la destinazione economica. Per destinazione economica si intende la particolare utilità che la cosa presenta al momento della costituzione dell'usufrutto avendo riguardo non alla funzione cui sarebbe idonea ma allo scopo al quale è, di fatto, destinata: se oggetto dell'usufrutto è, ad es., un vigneto, esso non può essere trasformato in un prato, né un frutteto può essere trasformato in seminativo. L'usufrutto cc 978 324 viene costituito contrattualmente o per atto di ultima volontà; esiste anche un caso di usufrutto legale, ovvero stabilito dalla legge, cioè quello spettante a entrambi i genitori sui beni dei figli minori. Se la costituzione dell'usufrutto è volontaria e oggetto del diritto sono beni immobili, l'atto di costituzione deve essere stipulato per iscritto e quindi trascritto. Esso è temporaneo e non può in ogni caso eccedere la durata della vita dell'usufruttuario cc 979; quando è costituito a favore di persona giuridica non può superare la durata di 30 anni; la temporaneità è dovuta all'intenzione del legislatore di non svuotare di ogni utilità il diritto di proprietà e di non creare ostacoli alla circolazione dei beni.

1. Diritti dell'usufruttuario. Il diritto dell’usufruttuario comprende oltre al possesso della cosa anche quello di acquistare i frutti che derivano dalla cosa per tutta la durata dell’usufrutto. L’usufruttuario ha il diritto cc 980 di cedere a terzi l’usufrutto e concedere ipoteca sullo stesso e a lui è dovuta cc 985 anche un’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa e che sussistono al momento della sua restituzione al proprietario.

 

2. Obblighi dell'usufruttuario. L'usufruttuario è obbligato cc 1001, oltre che a restituire la cosa al termine dell'usufrutto, anche a godere della stessa secondo la «diligenza del buon padre di famiglia»; egli deve inoltre cc 1002 redigere l'inventario delle cose ricevute in usufrutto e sostenere le spese di amministrazione, manutenzione ordinaria e custodia, prestando altresì al proprietario idonea garanzia cc 1003

 

3. Estinzione dell'usufrutto. Il diritto in oggetto si estingue, cc 1014 oltre che allo scadere del termine pattuito o con la morte dell'usufruttuario, anche per effetto del non uso durato per 20 anni, quando nella stessa persona vengono a riunirsi usufrutto e nuda proprietà o quando la cosa perisca totalmente; può anche cessare per gli abusi commessi dall'usufruttuario il quale alieni i beni in usufrutto, li deteriori o li lasci perire per mancanza delle ordinarie riparazioni cc 1015.