La superficie

(cc 952) Costituisce un diritto reale di godimento dal contenuto assai ampio. Esso consente, infatti, a colui che ne sia titolare (il superficiario) di erigere e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo una costruzione di qualsiasi genere, a esclusione delle piantagioni; appartiene originariamente al proprietario del suolo, il quale può concederlo a terzi perché questi vi edifichino oppure, nel caso sia già esistente un fabbricato, può alienare la proprietà della costruzione riservandosi quella del suolo sul quale essa si alza. Il diritto di superficie può essere costituito dal proprietario in favore di un terzo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato: in quest'ultimo caso, allo scadere del termine, il diritto si estingue e le costruzioni che siano state nel frattempo edificate divengono di proprietà di colui al quale il suolo appartiene. Il diritto di edificare si estingue per prescrizione se il superficiario non ne fa uso per 20 anni, mentre se è la costruzione a perire ciò non comporta l'estinzione del diritto salvo che ciò fosse stato espressamente pattuito tra le parti.