Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino tutēla, da tutus, sicuro].

1) Istituto giuridico in base al quale una persona (tutore) viene nominata per sostituire nel compimento di atti giuridici e, in generale, nell'esercizio dei loro interessi, gli incapaci di agire, minori e interdetti. Familiare e scherzoso, essere sotto la tutela di qualcuno, essere privo di autonomia; uscir di tutela, liberarsi dalla soggezione alla volontà altrui.

2) Protezione, difesa: tutela del patrimonio artistico; a tutela della verità.

Diritto: generalità

La tutela è istituto giuridico antico. Nel diritto greco, la tutela dei minori, ampiamente documentata dalle fonti, poteva essere testamentaria, legittima e dativa e comportava una gestione patrimoniale da parte del tutore. Il minore, infatti, era considerato, nel diritto ateniese, non soltanto privo della capacità di agire, ma anche di quella giuridica, per cui titolare dei rapporti giuridici davanti alla polis era il tutore. La nomina di un tutore, in mancanza di una designazione testamentaria o di un parente legittimo, spettava all'arconte. Al termine della gestione il tutore era tenuto al rendiconto; in caso di cattiva amministrazione, la sua responsabilità era fatta valere con apposita azione. Nel diritto romano soggetti a tutela potevano essere impuberi e donne. Originariamente configurata come potere (potestas), la tutela divenne nel corso dell'età repubblicana un ufficio pubblico (munus publicum) e un onere per il tutore, adempiendo così a una funzione essenzialmente protettiva. Le figure più antiche erano tutela legitima, spettante all'agnato prossimo del pupillo, e tutela testamentaria, disposta dal padre mediante testamento. In seguito una lex Atilia introdusse la tutela dativa, per l'ipotesi di mancanza delle prime due; l'incarico era attribuito dal pretore urbano insieme alla maggioranza dei tribuni. Sotto il principato di Claudio la stessa competenza venne riconosciuta ai consoli e, più tardi, sotto Marco Aurelio, al praetor tutelaris; nelle province il provvedimento spettava ai governatori, che procedevano anche alla nomina ufficiale dei tutori designati dai magistrati municipali. In età giustinianea la nomina spettava al pretore urbano, al praefectus urbis e ai presidi delle province. La funzione principale del tutore era la dichiarazione integratrice della volontà del pupillo in atti e negozi giuridici. Soltanto quando la disciplina della tutela dativa emerse su quella delle altre due figure ogni tutore fu anche tenuto all'amministrazione del patrimonio e alla gestione degli affari, di cui poteva essere chiamato a render conto. A tal fine il tutore doveva prestare idonea garanzia. La progressiva unificazione delle tre figure determinò l'estensione a tutte dell'istituto della dispensa. Nel caso di tutela muliebre, il tutore non ebbe mai la gestione degli affari che spettava alla donna, ma soltanto l'interpositio auctoritatis e per pochi negozi. Da questa forma più limitata di soggezione la donna venne progressivamente liberata, tanto che a un certo punto la stessa interpositio poteva essere imposta al tutore. La tutela agnatizia (legitima), la più gravosa per la donna, venne abolita da Claudio.

Diritto: tutela dei minori

Il diritto italiano distingue fra tutela dei minori e tutela degli interdetti. La tutela dei minori subentra quando i genitori non possono esercitare la potestà nei confronti dei figli minori, perché sono morti oppure per altre cause, e si provvede a sostituirli. La tutela dei minori è un istituto complesso, i cui organi sono il tutore e il giudice tutelare. Il tutore infatti è nominato dal giudice tutelare ed esercita le sue funzioni sotto il suo controllo. Innanzitutto la tutela si apre presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore, quando al minore vengano a mancare entrambi i genitori che ne esercitano normalmente la potestà e la rappresentanza legale. L'istituto della tutela dei minori, infatti, non ha come contenuto solamente la rappresentanza legale degli stessi, in quanto incapaci di agire, ma tende a conferire ad altri il compito di adempiere a quei doveri che normalmente sono attribuiti ai genitori e cioè mantenere, istruire ed educare i figli, in applicazione dell'art. 30 della Costituzione. Il Codice Civile infatti in ordine ai criteri di scelta del tutore da parte del giudice tutelare stabilisce che la scelta deve in ogni caso cadere su persona che sia idonea all'ufficio che deve ricoprire, di condotta ineccepibile. Il compito di sovrintendere alle tutele e alle curatele viene dalla legge affidato al giudice tutelare, istituito presso ogni pretura; egli, infatti, ha compiti di sorveglianza anche in ordine all'esercizio della potestà da parte dei genitori. Sotto la sorveglianza del giudice tutelare che lo sceglie e presso il quale presta giuramento di esercitare il suo ufficio “con fedeltà e diligenza”, il tutore “ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”. Il minore, a sua volta, deve rispettare e obbedire al tutore e, senza il suo permesso, non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato. Qualora l'interesse del minore si trovi in contrasto con l'interesse del tutore, viene nominato un “protutore”. Il tutore deve esercitare quindi la potestà e ha la rappresentanza legale del minore. Perciò, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto notizia della sua nomina, deve procedere a fare l'inventario dei beni del minore. Il giudice tutelare provvede poi a prendere le decisioni principali che riguardano l'educazione del minore (il luogo dove deve essere allevato, l'avviamento agli studi) e le spese per il suo mantenimento e istruzione, l'amministrazione del suo patrimonio. Nel caso in cui il giudice tutelare ritenga opportuno continuare l'esercizio dell'impresa che si trovi nel patrimonio del minore, il tutore dovrà chiedere l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. Il tutore può essere esonerato dal suo ufficio da parte del giudice tutelare qualora esso divenga troppo gravoso e può inoltre essere sospeso e rimosso quando sia colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto o immeritevole. Quando cessa dalle sue funzioni, il tutore deve presentare entro due mesi al giudice tutelare “il conto finale dell'amministrazione” che dovrà dal giudice essere approvato dopo aver ascoltato le osservazioni in argomento portate dal minore divenuto maggiore o emancipato, o dal nuovo rappresentante legale. L'ufficio della tutela è gratuito salva l'equa indennità che il giudice può assegnare al tutore, considerata l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione. Le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela degli interdetti.

Diritto: tutela dei beni culturali

Una prima tutela dei beni culturali si ebbe in Italia con la legge 1º giugno 1939, n. 1089, che disciplinava gli scavi archeologici, il restauro delle opere d'arte, la conservazione del paesaggio o dei centri storici e nello stesso tempo creava gli organismi delle istituzioni per l'attuazione di quanto deliberato e per il controllo sull'osservanza della legge. In pratica però queste istituzioni si rivelarono impari al loro compito e a porre un qualche rimedio a queste deficienze sorgeva nel 1955 da parte di cittadini privati l'Associazione italiana per la tutela del patrimonio artistico e culturale nazionale con lo scopo di far rispettare la legge in materia, che nel frattempo aveva ricevuto un solenne appoggio nell'art. 9 della nostra Costituzione repubblicana. L'azione incalzante dell'Associazione ha costretto il governo ad alcuni interventi rivelatisi positivi e soprattutto ha stimolato le nuove istituzioni regionali a darsi una legislazione in proprio per quanto riguarda questa materia e ad assumere in proprio la tutela dei beni culturali entro l'ambito della propria giurisdizione. La legge n. 1089 del 1° giugno 1939 ha continuato a costituire il più importante quadro legislativo di riferimento per la tutela dei beni culturali anche dopo il 1975, l'anno in cui fu approvata in via definitiva la creazione di un apposito Ministero per i beni e le attività culturali (già Ministero per i beni culturali e ambientali). La legge istitutiva del nuovo organismo (29 gennaio 1975, n. 5) prevedeva che gli fossero appunto affidati la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico, artistico e naturale) del Paese, nonché la promozione e la diffusione dell'arte e della cultura, attribuendogli quelle funzioni cui avevano fino ad allora assolto il Ministero della pubblica istruzione e la Presidenza del consiglio dei ministri. Il nuovo dicastero nacque con l'auspicio che la creazione di un organismo ad hoc potesse favorire soprattutto una migliore e più agile gestione del settore. Di recente è stata avanzata la proposta di una radicale revisione legislativa, che muove in direzione di una decentralizzazione delle competenze assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali e di un affidamento di gran parte dell'attività di tutela e salvaguardia alle Regioni. La proposta, che si inserisce in un più generale progetto di snellimento della macchina statale, potrebbe avere effetti senz'altro positivi soprattutto per quanto riguarda la tempestività degli interventi, ma necessita di un approfondito esame, in quanto potrebbe rivelarsi una pericolosa arma a doppio taglio. Nel bene e nel male, infatti, l'obbligo che fino a oggi è esistito di rifarsi a una sola normativa (la legge n. 1089) ha evitato sul nascere il rischio di diversità nell'interpretazione del concetto di tutela. L'eventuale regionalizzazione della materia, e dunque la messa a punto di leggi di volta in volta simili ma non necessariamente uniformi, potrebbe dare luogo a differenze che andrebbero a colpire, innanzi tutto, l'integrità del nostro patrimonio artistico. § Nel 1997 è intervenuto un fatto nuovo, destinato a imprimere un significativo mutamento dell'assetto legislativo in seno al quale vengono espletate le funzioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali: è stato infatti presentato un disegno di legge per l'accorpamento in un testo unico di tutte le leggi finora emanate in materia. Il nuovo strumento legislativo non soltanto recepisce la legge n. 1089, ma anche altri importanti provvedimenti, tra cui la cosiddetta “legge Ronchey” (legge 14 gennaio 1993, n. 4). La proposta non mira unicamente a razionalizzare l'apparato normativo di riferimento per il settore, ma contiene anche una serie di proposte elaborate con il fine di rendere più snella ed efficiente l'attività svolta dal ministero per i beni culturali. Sulla scia di questa politica di riforma, il 31 luglio 1998 il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di riforma che segna la nascita del Ministero per i beni e le attività culturali, riunificando competenze finora frammentate in varie amministrazioni dello stato, secondo una linea che in parte si avvicina all'assetto dato in Francia al locale Ministero per la cultura. L'istituzione ufficiale del nuovo dicastero è stata sancita con il decreto n. 368 del 1998. Nel gennaio 1999 è stato quindi approvato lo schema di decreto legislativo che contiene il Testo Unico sui beni culturali e ambientali. Il testo è composto di 162 articoli e di un allegato ed è ripartito in due titoli, il primo dedicato ai beni culturali e l'altro ai beni ambientali. L'articolazione intende finalmente pervenire a una sistemazione organica e razionale dell'intera materia. Sono fra l'altro state elaborate norme in materia di commercio interno dei beni culturali (con disposizioni di semplificazione degli obblighi posti a carico dei commercianti d'arte) ed è interessante rilevare come, per la prima volta, siano state prese in considerazione alcune particolari categorie di beni, quali per esempio gli audiovisivi vecchi di oltre 25 anni, gli studi d'artista o ancora i mezzi di trasporto vecchi di oltre 75 anni. § Sul piano più strettamente operativo va infine ricordato che, oltre all'attività svolta sul territorio dalle Soprintendenze, la tutela del patrimonio dei beni culturali italiani è affidata anche a uno speciale nucleo dell'Arma dei carabinieri: il Comando per la tutela del patrimonio artistico, istituito nel 1969. Il nucleo TPA ha la sua sede centrale a Roma e una serie di comandi distaccati nei principali capoluoghi della penisola. L'impegno del nucleo è rivolto soprattutto alla repressione dei furti e del trafugamento di materiale archeologico e artistico: nel 1996 il TPA è riuscito a recuperare circa il 46% delle opere rubate e ha proceduto al sequestro di 27.700 reperti archeologici frutto di scavi clandestini e al sequestro di 2592 opere d'arte false.

Diritto: tutela dell'ambiente

Intesa come difesa delle risorse indispensabili per il sostentamento e lo sviluppo della società (per esempio tutela dell'integrità qualitativa e quantitativa di sorgenti d'acqua utilizzate dall'uomo), è un concetto molto antico che ha determinato in varie epoche pratiche diverse (per esempio rotazioni agrarie, divieti di sviluppo di insediamenti in zone sorgive ecc.). Attualmente, la tutela dell'ambiente è espressa in quasi tutte le nazioni in modo sempre più preciso da un crescente sviluppo di leggi e norme, settoriali e quadro. In Italia tale sviluppo ha avuto inizio con la legge 13 luglio 1966, n. 615, per la tutela della qualità dell'aria, alla quale sono seguite la legge 10 maggio 1976, n. 319 per la tutela delle acque, la legge n. 979 del 1982 per la protezione dell'ambiente marino, la legge 18 maggio 1989, n. 183 per la tutela del suolo, la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, la legge n. 431 del 1985 per la realizzazione dei piani paesaggistici, la legge 28 agosto 1989, n. 305 per la programmazione della tutela dell'ambiente e la legge n. 394 del 1991 per l'istituzione e la gestione delle aree protette. Obiettivo della tutela dell'ambiente, come oggi viene intesa, è il raggiungimento della capacità di sviluppare le attività umane in modo da conseguire la sostenibilità del rapporto uomo-ambiente. Questo approccio viene attuato mediante vari strumenti conoscitivi tesi alla valutazione preventiva dei possibili effetti sull'ambiente delle attività umane e all'individuazione delle condizioni necessarie per limitare alterazioni nella disponibilità delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, materiali, flora, fauna ecc.) nel breve e nel lungo termine. Gli strumenti operativi della tutela dell'ambiente si basano sulla conoscenza di tutti i vari aspetti fisici, chimici, biologici ed ecologici (per esempio geologia, litologia, pedologia, idrogeologia, clima, vegetazione, fauna, ecosistemi ecc.), le loro interconnessioni, capacità di omeostasi in presenza di sollecitazioni di breve e di lungo termine. La gestione della tutela ambientale viene realizzata attraverso programmi pluriennali nell'ambito dei quali le amministrazioni centrali dello stato e quelle locali concertano azioni specifiche secondo criteri di urgenza e di conformità ai piani di sviluppo socio-economici locali. Alle Province competono funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente.

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