simonìa
sf. [sec. XIV; dal latino ecclesiastico simonīa, dal nome di Simon Mago]. Compera o vendita, fatta con deliberato proposito e dietro corrispettivo di un prezzo, di una cosa intrinsecamente spirituale, ovvero d'una cosa temporale annessa a una spirituale. Nei sec. IV-VII la simonia fu condannata dalle statuizioni di vari concili, nonché nei testi di San Gregorio Magno. Sanzioni varie furono decretate contro i simoniaci da Urbano IV, da Paolo II e da Giulio II, nonché dal Concilio di Trento. Nel sec. XVIII, la simonia fu condannata da Benedetto XIV e le sanzioni previste furono confermate da Pio IX nel 1869. Il Codice di diritto canonico punisce il delitto di celebrazione o ricezione simoniaca d'un sacramento con l'interdetto o con la sospensione. Inoltre è dichiarata la nullità della provvista dell'ufficio ecclesiastico eseguita in modo simoniaco.