interdétto²

Indice

Lessico

Sm. [sec. XIV; dal latino tardo interdictum].

1) Divieto, proibizione posta da un'autorità.

2) In etnologia è da intendere come la traduzione letterale del termine polinesiano tapu (vedi tabù).

Diritto

Nel diritto romano, comando che il pretore emanava su richiesta del singolo nei confronti di altro privato, imponendo a questi un certo comportamento. L'interdetto poteva essere: esibitorio, se imponeva la presentazione di una persona o di documenti; restitutorio, se comandava la restituzione di una cosa o di una persona o il ripristino di cose allo stato di prima; proibitorio, se proibiva alla persona interdetta ogni atto contrario all'esercizio di un diritto spettante al richiedente. § Nel diritto canonico l'interdetto è una pena che priva i fedeli dei sacri riti e li inabilita all'esercizio di alcuni diritti spirituali, senza escluderli dalla comunione con la Chiesa. Può essere personale, se lanciato contro un singolo fedele; locale, se colpisce una diocesi, una provincia religiosa, una collettività, una parrocchia. L'interdetto locale vieta ogni ufficiatura divina e ogni rito sacro, compresa l'amministrazione dei sacramenti (con eccezione per i moribondi). Già in uso fin dal sec. VI, l'interdetto ha svolto nel Medioevo la funzione di riportare all'obbedienza della Chiesa intere comunità ribelli. È in vigore, ancora, soltanto l'interdetto personale.

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